Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), e 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre

1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Pretore di Udine,

sezione distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a

carico di Zorzettig Francesco ed altra, iscritta al n. 801 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Pretore di Udine - sezione distaccata di Cividale

del Friuli - nel corso di un procedimento penale a carico di F.

Zorzettig ed altra - imputati del reato di cui all'art. 1-sexies del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1985, n. 431 - ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 39,

commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non

consentono la sanatoria di opere abusive per le quali sia già stata

rilasciata regolare concessione edilizia pur in assenza della sola

autorizzazione paesaggistica, nonché dello stesso art. 39, ottavo

comma, nella parte in cui "subordina l'estinzione del reato di cui

all'art. 1-sexies succitato al rilascio della concessione edilizia o

della autorizzazione in sanatoria";

che ad avviso del giudice a quo la normativa impugnata prevedendo

che la domanda di condono possa essere presentata solamente in

relazione alle opere di cui all'art. 31, primo comma, della legge n.

47 del 1985, ovvero a quelle eseguite senza concessione - e non a

quelle realizzate in assenza della sola autorizzazione paesaggistica

prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 - si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Più in particolare, in

virtù della normativa censurata sarebbe consentito a coloro che

hanno realizzato interventi urbanistici in zone sottoposte a vincolo,

senza richiedere concessione né autorizzazione paesaggistica, di

sanare anche il reato conseguente alla violazione del vincolo

attraverso il conseguimento dell'autorizzazione da parte delle

autorità preposte alla tutela del vincolo e non sarebbe, invece,

previsto tale effetto favorevole per coloro che abbiano realizzato

analoghi interventi, richiedendo ed ottenendo la concessione

edilizia, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica;

che, sempre secondo il giudice a quo, ne conseguirebbe una

"evidente" disparità di trattamento in quanto verrebbero

avvantaggiati coloro che avrebbero posto in essere "condotte di

maggior rilievo sul piano penale"; l'impossibilità di applicare la

normativa sul condono ai soli illeciti paesaggistici, non correlati

ad una violazione edilizia, deriverebbe dal testo stesso dell'art.

39, ottavo comma, della legge n. 724 del 1994, nel quale l'effetto

estintivo del "reato per violazione del vincolo" sarebbe

espressamente ricondotto al "rilascio della concessione o della

autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle

autorizzazioni preposte alla tutela del vincolo"; infine detta

interpretazione sarebbe conforme all'art. 39, primo comma, che

richiama le disposizioni della legge n. 47 del 1985 nella parte in

cui non siano modificate dallo stesso art. 39;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,

rilevando che identica questione è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte con sentenza n. 427 del 1995;

Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo giudice

a quo, con ordinanze del 16 febbraio 1995, iscritte ai nn. 275, 276 e

277 del registro ordinanze 1995, è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 427 del 1995 in quanto basata su un errato presupposto

interpretativo poiché la concessione edilizia già ottenuta non

esclude la possibilità di condono e di oblazione al fine di

eliminare incertezze (anche meramente soggettive) o dubbi di

validità (nella maggior parte dei casi le autorizzazioni per

costruzioni ed opere su immobili o aree sottoposti a vincoli sono

presupposto per la regolarità della procedura edilizia) ovvero

eliminare in radice la possibilità di annullamento, di contestazioni

e la possibilità di sanzioni per vizi sia formali o procedurali sia

sostanziali, facendo conseguire al richiedente il condono, la

certezza giuridica della situazione edilizia dell'opera;

che la concessione edilizia a suo tempo ottenuta può coesistere

con una concessione ottenibile in sanatoria e concorre a formare,

insieme alla concessione in sanatoria sulla base del

condono-oblazione, la fattispecie completata dal rilascio della

autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, prevista dall'art.

39, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che determina

l'effetto estintivo del reato (in tal caso di sola violazione del

vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,

n. 1497 e del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con

modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431);

che - giova precisare - la fattispecie presa in esame dal citato

ottavo comma dell'art. 39 si riferisce, per quanto riguarda i reati

per violazione dei vincoli surrichiamati, alle sole infrazioni

meramente formali, cioè mancanza di autorizzazione in ipotesi

(esclusiva) di opera sostanzialmente conforme alle esigenze di

tutela, tanto da potere essere successivamente oggetto di

sopravvenuta autorizzazione in sanatoria;

che in altri termini la estinzione dei reati anzidetti

(violazione del vincolo) è effetto ulteriore del condonosanatoria

edilizio per volontà del legislatore solo quando l'autorità

preposta al vincolo abbia, con una valutazione di compatibilità con

le esigenze sostanziali di tutela del vincolo medesimo, ritenuta

autorizzabile l'opera già eseguita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

57, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché

dell'art. 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine,

sezione distaccata di Cividale del Friuli, con la ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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