Non è stato mai facile alla dottrina e alla giurisprudenza intendere l'avverbio «volontariamente» usato nell'articolo 1141 del codice del 1865, che qualche scrittore ha ritenuto fosse pleonastico. Certo è che, nell'enunciazione dell'art. 1141 suddetto, mancava ogni chiaro accenno all'animus negotia aliena gerendi, che è pure un elemento caratteristico della gestione d'affari. Si è riparato alla lacuna del codice precedente sostituendo «volontariamente» con «scientemente»; avverbio che, collegato con l'estremo dell'assunzione di un affare altrui, fa intendere senza ombra di dubbio che il gestore deve sapere di trattare affari altrui, cioè di avvantaggiare, con la sua azione, il dominus assente. Per far sorgere a carico del dominus le obbligazioni dipendenti dalla gestione, basta che l'affare sia stato utilmente iniziato (art. 2031). La disposizione traduce letteralmente la formola romana dell'utiliter coeptum, e pone così a carico del dominus, anzichè del gestore, il rischio e pericolo della gestione, purchè cominciata con utilità. Il gestore rimane però responsabile per la colpa nell'amministrazione dell'affare. Egli ha infatti gli obblighi stessi del mandatario, per quanto non sia un mandatario (art. 2030, primo comma); e può reclamare il beneficio di un'attenuazione della sua responsabilità solo se ciò appaia equo, in considerazione delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione (art. 2030, secondo comma). Del pagamento dell'indebito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 789