Codice civile

Art. 2031 c.c. — Obblighi dell'interessato

[1]Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.

[2]Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2031 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14482/2026

    15 maggio 2026

    Il rinnovo del contratto di affitto di fondo rustico è atto di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., sicché esso, se stipulato con l'opposizione preventiva, resa nota al terzo, di uno dei comproprietari concedenti, è inefficace nei confronti della comunione.

    Art. 2031 c.c. · Art. 1108 c.c. · Art. 1572 c.c. · Art. 1 Contratti agrari

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21423/2025

    25 luglio 2025

    La gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del dominus contrario all'intervento del preteso gestore, non potendo quest'ultimo consistere in un'azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, in ordine al trasferimento di un immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una negotiorum gestio idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene, autore di un abuso edilizio, la pretesa di rimborso ex art. 31, comma 3, della l. n. 47 del 1985, delle somme versate per la definizione di una procedura di condono).

    Art. 2031 c.c. · Art. 2028 c.c. · Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è stato mai facile alla dottrina e alla giurisprudenza intendere l'avverbio «volontariamente» usato nell'articolo 1141 del codice del 1865, che qualche scrittore ha ritenuto fosse pleonastico. Certo è che, nell'enunciazione dell'art. 1141 suddetto, mancava ogni chiaro accenno all'animus negotia aliena gerendi, che è pure un elemento caratteristico della gestione d'affari. Si è riparato alla lacuna del codice precedente sostituendo «volontariamente» con «scientemente»; avverbio che, collegato con l'estremo dell'assunzione di un affare altrui, fa intendere senza ombra di dubbio che il gestore deve sapere di trattare affari altrui, cioè di avvantaggiare, con la sua azione, il dominus assente. Per far sorgere a carico del dominus le obbligazioni dipendenti dalla gestione, basta che l'affare sia stato utilmente iniziato (art. 2031). La disposizione traduce letteralmente la formola romana dell'utiliter coeptum, e pone così a carico del dominus, anzichè del gestore, il rischio e pericolo della gestione, purchè cominciata con utilità. Il gestore rimane però responsabile per la colpa nell'amministrazione dell'affare. Egli ha infatti gli obblighi stessi del mandatario, per quanto non sia un mandatario (art. 2030, primo comma); e può reclamare il beneficio di un'attenuazione della sua responsabilità solo se ciò appaia equo, in considerazione delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione (art. 2030, secondo comma). Del pagamento dell'indebito.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 789

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2031 · fonte del testo

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