Corte costituzionale

Ordinanza n. 1069/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35,

38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), promosso con l'ordinanza emessa il 23 novembre

1987 dal Pretore di Nola nel procedimento penale a carico di Falco

Domenico ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli

31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte

in cui non ammetterebbe ad oblazione la lottizzazione abusiva

negoziale, caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti,

così come invece consente per la lottizzazione abusiva realizzata

con l'esecuzione di opere, ex art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10,

modificato dall'art. 20 della legge impugnata, in conseguente

violazione dell'art. 3 Cost.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

richiesto declaratoria d'inammissibilità della questione o, in ogni

caso, d'infondatezza;

Considerato che questa Corte ha ripetutamente dichiarato

inammissibile la proposta questione, sotto il riflesso che i giudici

a quo si limitano a riferire che si tratta di lottizzazione abusiva

negoziale, caratterizzata da frazionamento e vendita di lotti, senza

tenere conto che l'art. 18 della legge impugnata ha riformulata la

fattispecie, attribuendo la qualifica di "abusiva" esclusivamente a

quella lottizzazione negoziale che, attraverso il frazionamento e la

vendita del terreno in lotti, abbia sostanzialmente predisposto

l'illecita trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi

(cfr. ordinanze 317, 369, 704 e 805 del 1988),

che, però, una siffatta predisposizione può essere desunta

soltanto da talune caratteristiche dei lotti, quali la dimensione, in

relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli

strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale

previsione di opere di urbanizzazione: sempreché il tutto, in

relazione ad elementi riferiti agli acquirenti, denunci in modo

univoco la destinazione a scopo edificatorio;

che di tutti tali elementi nemmeno l'attuale ordinanza reca

traccia, in guisa che la Corte ancora una volta non è in grado di

valutare la rilevanza della questione per insufficienza della

motivazione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 31, 34, 35, 38 e 44 della

legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), sollevata dal Pretore di Nola, con ordinanza

23 novembre 1987, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1069 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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