Art. 80 — Uso diverso da quello pattuito

Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. 13 Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

13

La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione"".

Testo vigente dal 25 febbraio 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 80, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9298/2026

    13 aprile 2026

    Il contratto di locazione ad uso non abitativo, stipulato nella vigenza della l. n. 392 del 1978, rimane regolato da tale legge anche nel caso in cui l'immobile venga assoggettato ad uso diverso da quello pattuito (nella specie abitativo) in epoca successiva all'entrata in vigore della legge l. n. 431 del 1998, non costituendo il mutamento di destinazione d'uso della cosa locata un accordo ex novo, ma una evoluzione del contratto preesistente.

    Art. 80 · Art. 14 Locazioni abitative

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 254 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 185/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    L'art. 80, comma primo, l. 27 luglio 1978, n. 392 - a tenor del quale, in caso di mutamento di destinazione dell'immobile da parte del conduttore, il locatore puo` agire per la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione - viola l'art. 24 Cost., in quanto preclude l'esercizio dell'azione decorso un anno dal mutamento, pur se questo sia stato occultato o non denunciato dal conduttore, ovvero non rilevato dal locatore, cui non incombe onere di permanente vigilanza sull'uso o sul mantenimento di destinazione della cosa locata. La conoscibilita` del momento iniziale di decorrenza del termine e`, infatti, condizione necessaria per l'utilizzazione di esso, e, dunque, perche` l'azione non sia 'inutiliter datà. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 80. comma primo, cit., nella parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione". - v. S. nn. 139/1967, 159/1971, 255/1974, 14/1977, 134/1985.

    Art. 80 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 463/2000

    Questione infondata
    3 novembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della legge 27 luglio 1979, n. 392 impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nel caso di decadenza del locatore dall'azione di risoluzione del contratto per parziale mutamento di destinazione in misura minusvalente - da parte del conduttore - dell'uso pattuito dell'immobile locato, prevede l'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo prevalente, rendendo così del tutto irrilevante l'inadempimento (anche se di non scarsa importanza) del conduttore. Va, infatti, osservato che la normativa denunciata oltre ad essere del tutto inconfrontabile, per l'assoluta diversità delle situazioni disciplinate, a quella relativa alla risoluzione del contratto (applicabile allorché la relativa azione sia esercitabile), trova una ragionevole giustificazione nella specialità del rapporto locativo e nelle connesse peculiari esigenze (anche sociali) di certezza, stabilità e univocità della relativa disciplina. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 167 c.p.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 80 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 25 febbraio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art80 · fonte del testo

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