Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/2002 · relatore Fernanda Contri

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani) e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma,

della medesima legge, nonché della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della medesima legge,

promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2001 dal Tribunale di

Genova nel procedimento civile vertente tra Hilole Ahmed Moallim e

Filippini Marco, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il

26 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e, conseguentemente,

degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge,

"nella parte in cui l'art. 79 non limiti il diritto del locatario di

ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio

(regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso

dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità,

conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di

tali differenze";

che il medesimo Tribunale ha inoltre sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge

n. 392 del 1978, "nella parte in cui i citati articoli non prevedano

che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico

dell'erario";

che, ad avviso del rimettente, i limiti alla proprietà e

alla libertà contrattuale sarebbero legittimi solo se diretti a

rimediare alla carenza di offerta di alloggi e alla debolezza

contrattuale della categoria dei conduttori;

che, tuttavia, qualora il conduttore corrisponda regolarmente

il canone pattuito in misura superiore a quella legale, dimostrando

per ciò solo di non essere in posizione di debolezza, verrebbero

meno quelle ragioni di tutela in base alle quali si giustifica la

legittimità costituzionale delle norme cogenti contenute nella legge

n. 392 del 1978 e l'eventuale ordine del giudice, di ripristinare

l'equo canone per il periodo nel quale non è stato rispettato, non

sarebbe più funzionale alle anzidette ragioni di tutela;

che nella materia delle locazioni, mentre si giustifica la

scelta del legislatore di imporre un regime di blocco degli sfratti

in una situazione di carenza di abitazioni, non sarebbe invece

giustificabile il sacrificio conseguente all'imposizione di un canone

di locazione inferiore alle condizioni di mercato, il quale

graverebbe solo sui proprietari di abitazioni, anziché sulla

collettività e quindi sull'erario;

che pertanto non solo l'art. 79 ma anche gli artt. da 12 a 25

della legge sull'equo canone sarebbero illegittimi per contrasto con

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, poiché non prevedono che la

differenza tra equo canone e canone di mercato sia posta a carico

dell'erario;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'inammissibilità della questione per mancanza di

qualsiasi indicazione sulla sua rilevanza e nel merito la

infondatezza della medesima.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è gravemente carente

sotto più profili;

che difetta sia la descrizione degli elementi della

fattispecie all'esame del giudice a quo sia la motivazione sulla

rilevanza delle questioni;

che anche la motivazione circa la non manifesta infondatezza

è priva dei necessari requisiti di chiarezza, risultando

confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che

investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone;

che per le anzidette ragioni le questioni sono manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani) e degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della

medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della

Costituzione, nonché della questione di legittimità costituzionale

degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della medesima legge, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Genova

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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