Legge sull’equo canone

Art. 14 — Costo base

Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione e' stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, e' fissato in:

  • a)L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
  • b)L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori e' quella risultante dal certificato di abitabilita' o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata. 25
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998

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Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 298/2003

    Questione infondata
    26 settembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost.

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  • Sentenza n. 55/2000

    Questione infondata
    15 febbraio 2000

    Non sono fondate: a) - con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, della l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), laddove, prevedendo il costo base a metro quadrato per gli immobili adibiti ad uso di abitazione cui è correlato il valore locativo previa applicazione di coefficienti correttivi, non stabilisce un costo base differenziato per il Comune di Campione d'Italia (nel quale, a causa della particolare collocazione geografica e del conseguente contesto economico, i costi di costruzione sarebbero superiori a quelli di altre località); b) - con riferimento all'art. 42, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma primo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della stessa legge n. 392 del 1978, che impongono l'equo canone e ne stabiliscono i criteri di calcolo anche nel Comune di Campione d'Italia (nel quale il controllo ed i limiti posti dal legislatore ai canoni di locazione, in ragione della grave situazione abitativa a livello nazionale, non sarebbero giustificati, tenuto conto che la sua economia sarebbe legata a quella della Confederazione elvetica). Per rispondere ad una esigenza generale, il legislatore ha dettato infatti una disciplina che tiene complessivamente conto della grave situazione abitativa a livello nazionale, stabilendo limiti e controlli, i quali sono frutto di un discrezionale bilanciamento degli interessi coinvolti; ed, in tale contesto, mentre anche la uniforme determinazione del costo di produzione degli immobili, per grandi aree geografiche, trova giustificazione, viceversa, l'attribuzione di uno specifico rilievo ad ogni situazione delle singole località, nelle quali condizioni economiche ed abitative si discostino dalla situazione media nazionale, risulterebbe in contraddizione proprio con il tipo di strumento adottato dal legislatore, che, per la determinazione del canone massimo di locazione, ha preso in considerazione parametri fissi stabiliti dalla stessa norma (il costo base degli immobili fissato dall'art. 14 l. n. 392 del 1978 costituisce, appunto,uno degli elementi caratterizzanti di tale sistema e non rispecchia, proprio per la sua generalizzata determinazione, la concreta ed effettiva situazione di ciascuna località). Pertanto la scelta di dettare una regola comune e di adottare parametri uniformi per la determinazione dell'equo canone non può essere considerata in sé lesiva del principio di eguaglianza. E se ciò non esclude che il legislatore possa introdurre deroghe alla regola generale, se sorrette da una ragionevole giustificazione (ad esempio di disciplina fiscale o valutaria), allo stesso tempo però non comporta che si debba considerare costituzionalmente dovuta una disciplina legislativa speciale che adotti solo per quel Comune un diverso criterio di determinazione del costo base degli immobili, adeguato al costo effettivo, o che assuma diversi criteri di calcolo dell'equo canone, non accolti per il restante territorio nazionale.Le medesime considerazioni valgono anche ad escludere la denunciata violazione della garanzia costituzionale accordata alla proprietà privata (art. 42, comma secondo, Cost.). - S. nn. 1028/1988; O. nn. 1048/1988 e 1084/1988, 132/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 14 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone

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  • Ordinanza n. 132/1994

    Questione infondata
    7 aprile 1994

    Il sistema di predeterminazione legale del canone, adottato in ragione della grave situazione dell'edilizia abitativa, risponde all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni, frutto di discrezionale bilanciamento di interessi per determinare una sostanziale indifferenza della persona del conduttore e, quindi, un ridotto interesse del locatore alla cessazione del rapporto. Sono, inoltre, previsti dei correttivi del canone anche mediante aggiornamenti che consentono di raccordare l'ammontare del correspettivo della locazione alla singola realtà di fatto nonché di incrementarlo in rapporto all'aumento del costo della vita. Peraltro, alla scadenza dei contratti di locazione in corso, nel contesto di una situazione che il legislatore ha considerato mutata, le parti possono stipulare, con procedure particolari, accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978 anche quanto alla determinazione del canone. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost.). - In relazione al bilanciamento degli opposti interessi del conduttore e del locatore v. le O. nn. 1048 e 1084/88 ed in riferimento alla continuità del rapporto la S. n. 1028/1988. red.: E.M. rev.: S.P.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 dicembre 1998, n. 431

    La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art14 · fonte del testo

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