Art. 12 — Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione

Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato. Il valore locativo e' costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo. Il costo unitario di produzione e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se l'immobile locato e' completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita', all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 298/2003

    Questione infondata
    26 settembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti - posto che la disciplina dell'equo canone, già espressione di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi, è in via di superamento in modo necessariamente graduale - non spetta alla Corte introdurre le distinzioni prospettate dal rimettente. - Questione già sollevata nel medesimo giudizio e dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 287/2002, per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla disciplina dell'equo canone, v. citata ordinanza n. 17/1989.

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 13 Legge sull’equo canone · Art. 14 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 287/2002

    Questione inammissibile
    26 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, e degli articoli 79, primo comma, e 12, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quò), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza).

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 55/2000

    Questione infondata
    15 febbraio 2000

    Non sono fondate: a) - con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, della l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), laddove, prevedendo il costo base a metro quadrato per gli immobili adibiti ad uso di abitazione cui è correlato il valore locativo previa applicazione di coefficienti correttivi, non stabilisce un costo base differenziato per il Comune di Campione d'Italia (nel quale, a causa della particolare collocazione geografica e del conseguente contesto economico, i costi di costruzione sarebbero superiori a quelli di altre località); b) - con riferimento all'art. 42, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma primo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della stessa legge n. 392 del 1978, che impongono l'equo canone e ne stabiliscono i criteri di calcolo anche nel Comune di Campione d'Italia (nel quale il controllo ed i limiti posti dal legislatore ai canoni di locazione, in ragione della grave situazione abitativa a livello nazionale, non sarebbero giustificati, tenuto conto che la sua economia sarebbe legata a quella della Confederazione elvetica). Per rispondere ad una esigenza generale, il legislatore ha dettato infatti una disciplina che tiene complessivamente conto della grave situazione abitativa a livello nazionale, stabilendo limiti e controlli, i quali sono frutto di un discrezionale bilanciamento degli interessi coinvolti; ed, in tale contesto, mentre anche la uniforme determinazione del costo di produzione degli immobili, per grandi aree geografiche, trova giustificazione, viceversa, l'attribuzione di uno specifico rilievo ad ogni situazione delle singole località, nelle quali condizioni economiche ed abitative si discostino dalla situazione media nazionale, risulterebbe in contraddizione proprio con il tipo di strumento adottato dal legislatore, che, per la determinazione del canone massimo di locazione, ha preso in considerazione parametri fissi stabiliti dalla stessa norma (il costo base degli immobili fissato dall'art. 14 l. n. 392 del 1978 costituisce, appunto,uno degli elementi caratterizzanti di tale sistema e non rispecchia, proprio per la sua generalizzata determinazione, la concreta ed effettiva situazione di ciascuna località). Pertanto la scelta di dettare una regola comune e di adottare parametri uniformi per la determinazione dell'equo canone non può essere considerata in sé lesiva del principio di eguaglianza. E se ciò non esclude che il legislatore possa introdurre deroghe alla regola generale, se sorrette da una ragionevole giustificazione (ad esempio di disciplina fiscale o valutaria), allo stesso tempo però non comporta che si debba considerare costituzionalmente dovuta una disciplina legislativa speciale che adotti solo per quel Comune un diverso criterio di determinazione del costo base degli immobili, adeguato al costo effettivo, o che assuma diversi criteri di calcolo dell'equo canone, non accolti per il restante territorio nazionale.Le medesime considerazioni valgono anche ad escludere la denunciata violazione della garanzia costituzionale accordata alla proprietà privata (art. 42, comma secondo, Cost.). - S. nn. 1028/1988; O. nn. 1048/1988 e 1084/1988, 132/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 14 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 13 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1991 al 30 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 dicembre 1998, n. 431

    La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art12 · fonte del testo

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