Art. 13 — Patti contrari alla legge

E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, puo' chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e' pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, puo' richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore puo' altresi' richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorita' giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione e', altresi', consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non puo' eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorita' giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge. 8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi e' obbligo di registrazione del contratto stesso

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15891/2025

    13 giugno 2025

    Il contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero, non registrato ma concluso in forma scritta e non simulato, è soggetto alla "riconduzione a congruità" prevista dall'art. 13, comma 6, terzo e quarto periodo, della l. n. 431 del 1998, anche se stipulato prima del 1° gennaio 2016 ma solo a partire da tale data; in tale ipotesi il giudice, nello stabilire il canone dovuto, non può eccedere la misura concordata dalle associazioni di categoria, ex art. 2, comma 3, della medesima legge, con l'unica eccezione per il caso in cui il canone liberamente pattuito risulti inferiore a quest'ultimo, e ciò tanto nel caso di contratto a canone libero, quanto nel caso di contratto a canone concordato, in quanto il citato quarto periodo del comma 6 dell'art. 13, nello stabilire i poteri di rideterminazione del giudice, si limita a rinviare all'art. 2 senza distinzioni di commi, così ricomprendendo sia il comma 1 (contratti a canone libero) che il comma 3 (contratti a canone concordato) di tale norma.

    Art. 13 · Art. 2 Locazioni abitative

    Rassegna di giugno 2025, pp. 84, 85 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 242/2004

    Questione inammissibile
    19 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente sancisce la nullità delle pattuizioni volte a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (comma 1) e consente al conduttore di chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte (comma 2). Il rimettente, infatti, pur alla luce delle diverse tesi riscontrabili in giurisprudenza circa la natura e gli effetti della registrazione del contratto di locazione e la corrispondente pluralità di opinioni sostenute in dottrina – che dimostrano l’ampiezza delle possibilità ermeneutiche in ordine al testo normativo in esame, tali da consentire al giudice la scelta di una interpretazione conforme a Costituzione – ha lasciato incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 1414 c.c. · Art. 13 Locazioni abitative · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1998 al 1 gennaio 2016. 58 parole tolte, 232 parole aggiunte.

E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. aggiunto: E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore, con azione … ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definitotolto: , aggiunto: dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologietolto: , dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, tolto: sono nulli aggiunto: e' nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi tolto: obbligo del conduttore nonche' qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti aggiunto: pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. aggiunto: Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua, e' pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore, con azione … indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore puo' altresi' richiedere, con azione proponibile dinanzi tolto: al pretore aggiunto: all'autorita' giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione e' tolto: altresi'aggiunto: , altresi', consentita nei casi in cui il locatore tolto: ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel aggiunto: non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il tolto: pretore aggiunto: giudice determina il canone dovuto, che non puo' eccedere quello aggiunto: del valore minimo definito ai sensi tolto: del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolatitolto: ; nei casi di cui al presente periodo il pretoreaggiunto: . L'autorita' giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. aggiunto: Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge. 8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi e' obbligo di registrazione del contratto stessotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art13 · fonte del testo

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