Art. 54 fallimento — Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

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I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalita' del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. 24 25 26 37

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

24

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonche' dell'art. 169 dello stesso regio-decreto la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria".

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 28 maggio 2001 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 30/05/2001 n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile".

Testo in vigore dal 31 maggio 2001 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 54 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7238/2026

    26 marzo 2026

    In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e dei relativi pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti in corso di procedura, dovendosi distinguere, al fine di evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, tra la soddisfazione (sia pure parziale) intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della procedura concorsuale e quella intervenuta successivamente; ne consegue che, in relazione al primo periodo, non sussiste alcun diritto all'indennizzo e, non avendo precipua valenza il quantum del credito, non è configurabile un pregiudizio che giustifichi il riconoscimento del predetto indennizzo in ordine alle pretese soddisfatte (anche parzialmente) all'interno di tale fase (a differenza dei riparti intervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevole durata).

    Art. 54 fallimento · Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 55 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 141 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7239/2026

    26 marzo 2026

    In tema di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa, ex art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, dovendosi tenere conto dei pagamenti parziali, se avvenuti entro i sei anni.

    Art. 54 fallimento · Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 55 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 142 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29601/2025

    10 novembre 2025

    In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale - cui rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 54 della l.fall. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi - è riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è, infatti, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare (che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza) ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

    Art. 54 fallimento · Art. 1284 c.c. · Art. 2749 c.c. · Art. 2855 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13098/2025

    16 maggio 2025

    In tema di interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati sui debiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte un imprenditore quando, solo successivamente, lo stesso viene sottoposto a una procedura concorsuale, poiché l'anticipazione della disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore a detta procedura priverebbe i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso.

    Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimento

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 73 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 162/2001

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 2001

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile. Tale norma, infatti, senza alcuna ragione giustificatrice, esclude che gli interessi su crediti privilegiati possano essere ammessi al passivo fallimentare in via principale, discriminando così i creditori privilegiati che agiscono in sede concorsuale da quelli che agiscono in sede esecutiva ordinaria. M.R.

    Art. 2749 c.c. · Art. 54 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 408/1989

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1989

    Il riconoscimento costituzionale della "funzione sociale" della cooperazione mutualistica e l'esistenza, nel diritto positivo, di discipline dirette a privilegiare la posizione dei soci degli enti cooperativi, induce a ritenere che l'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati delle cooperative di produzione e lavoro, costituisca una discriminazione ingiustificata (analoga a quella - già dichiarata incostituzionale - determinata dall'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati da lavoro dipendente). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 45 Cost.- gli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nonché l'art. 169 dello stesso r.d., la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. - S. nn. 300/1986, 204/1989.

    Art. 54 fallimento · Art. 169 fallimento · Art. 55 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 300/1986

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1986

    L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 55 (relativo agli effetti del fallimento sui debiti pecuniari), nonché, indirettamente, la norma del comma terzo dell'art. 54 (sul diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo), fatta salva dal primo comma dell'art. 55 - secondo il cui combinato disposto la causa di prelazione si estende agli interessi dovuti (dopo la dichiarazione di fallimento) per i crediti non chirografari, solo se si tratti di credito ipotecario o pignoratizio - non consente che il privilegio accordato al credito principale (nel caso, ai crediti di lavoro) si estenda (ex art. 2749 cod. civ.) agli interessi maturati dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo. Ma, per tale parte, palesamente contrasta - così come le norme da esso richiamate - con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché l'art. 2741, comma secondo, cod. civ., considera i privilegi cause legittime di prelazione in non diversa guisa dal pegno e dall'ipoteca (salvo, s'intende, l'ordine di collocazione); ed evidente altresì è la violazione del principio della proporzionalità (al lavoro) e sufficienza (alle esigenze del lavoratore) della retribuzione di cui all'art. 36, comma primo, Cost., quante volte il privilegio assista crediti di lavoro. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i detti principi - gli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 169, e 54, comma terzo, r.d. n. 267/1942, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo attivata dal datore di lavoro.

    Art. 59 fallimento · Art. 169 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 159 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1989 al 31 maggio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 28 maggio 2001 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 30/05/2001 n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art54 · fonte del testo

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