Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3,

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile

1992 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente

tra il Monte dei Paschi di Siena e la liquidazione coatta

amministrativa della S.p.a. La Secura Assipopolare ed altro, iscritta

al n. 111 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visti gli atti di costituzione del Monte dei Paschi di Siena e

della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a.

La Secura Assipopolare;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi l'avv. Saverio Casulli per il Monte dei Paschi di Siena e

l'Avv. Adriano Rossi per la liquidazione coatta amministrativa della

S.p.a. La Secura Assipopolare.

Motivazione

Ritenuto in fatto A seguito di opposizione allo stato passivo della società La

Secura Assipopolare S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa,

opposizione proposta dal Monte dei Paschi di Siena, in qualità di

esattore del Comune di Roma, che aveva chiesto di essere ammesso al

passivo per imposte non pagate, oltre soprattasse, interessi ed

indennità di mora, il Tribunale di Roma con sentenza del 13 febbraio

1988 ammetteva, tra l'altro, in via chirografaria, anziché in sede

privilegiata, il credito per interessi relativi ai crediti tributari

assistiti da privilegio, interessi maturati prima del provvedimento

che aveva ordinato la liquidazione coatta amministrativa della

società.

In relazione (tra l'altro) a tale punto della decisione il Monte

dei Paschi di Siena proponeva appello, insistendo per l'ammissione in

sede privilegiata degli interessi sui crediti suddetti; nel corso del

giudizio di gravame la adita Corte d'appello ha sollevato (con

ordinanza del 14 aprile 1992) questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -

dell'art. 54, comma 3, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)

nella parte in cui non prevede l'estensione del diritto di prelazione

agli interessi garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art.

2749 c.c.

Osserva la Corte rimettente che l'art. 54, comma 3, - richiamando

solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., che riguardano i crediti

assistiti da pegno e da ipoteca, e non anche l'art. 2749 cod. civ.

relativo ai crediti assistiti da privilegio - ha l'effetto di

precludere l'estensione della causa di prelazione anche agli

interessi dei crediti privilegiati; interpretazione questa che, a suo

avviso, sarebbe stata accolta dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione (Cass. 19 marzo 1982 n. 1786) e che troverebbe riscontro

nella stessa giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 204 e 408 del

1989 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.

54, comma 3, e 55, comma 1, legge fallimentare nella parte in cui non

estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti di lavoro e

su quelli delle società o enti cooperativi di produzione e lavoro).

Ciò premesso, la Corte sospetta la violazione del principio di

eguaglianza (art. 3 della Costituzione) per l'ingiustificato

trattamento deteriore riservato ai crediti privilegiati rispetto ai

crediti garantiti da pegno od ipoteca giacché per questi ultimi

l'estensione della causa di prelazione agli interessi sui crediti

garantiti è generalizzata, mentre per i primi è limitata soltanto

ad alcuni crediti (quelli di lavoro ed equiparati); tale diversità

di disciplina si appalesa ingiustificata anche perché per i crediti

privilegiati la causa di prelazione è accordata direttamente dalla

legge in considerazione della causa del credito, mentre per i crediti

ipotecari e pignoratizi è, di norma, stabilita dalla volontà delle

parti; inoltre talora è lo stesso legislatore ad accordare

preferenza ai crediti privilegiati rispetto a quelli ipotecari e

pignoratizi (artt. 2748, 2781, 2779 c.c.).

La Corte rimettente - che è consapevole della dichiarazione di

manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità già

pronunciata da questa Corte (ord. n. 227 del 1989) - ritiene che la

questione debba essere riconsiderata proprio per la successiva

estensione del privilegio agli interessi dovuti sui crediti delle cooperative di produzione e lavoro (sent. n. 408 del 1989 cit.),

crediti che, se per alcuni aspetti possono essere assimilati a quelli

del lavoratore subordinato, non possono tuttavia essere con essi

totalmente identificati.

In questa linea di progressiva estensione della prelazione sugli

interessi nelle procedure concorsuali la Corte rimettente chiede una

pronuncia additiva che completi tale estensione generalizzando a

tutti i crediti privilegiati (compresi, quindi, quelli tributari) la

prelazione stessa.

2. - La difesa del Monte dei Paschi di Siena, nel costituirsi,

invoca la giurisprudenza di merito che ha ritenuto l'estensione della

prelazione anche agli interessi maturati prima della dichiarazione di

fallimento (o, come nella specie, del provvedimento che ne ordina la

liquidazione coatta amministrativa) sui crediti assistiti da

privilegio generale, sostenendo in particolare che il primo comma

dell'art. 54 consente ai creditori garantiti da privilegio (oltre che

da pegno e da ipoteca) di far valere il loro diritto di prelazione

sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le

spese. Quindi non è esatto il presupposto interpretativo dal quale

muove il giudice rimettente sicché la questione è inammissibile.

3. - La difesa della società Secura Assipopolare S.p.A., nel

costituirsi in persona del commissario liquidatore, sostiene

anch'essa (ma con diverse argomentazioni) l'inammissibilità o

comunque l'infondatezza della questione di costituzionalità.

In particolare ritiene che non sia condivisibile la prospettazione

dell'ordinanza di rimessione nella parte in cui sostiene che non

sarebbe giustificabile un trattamento deteriore per gli interessi sui

crediti assistiti da privilegio rispetto a quello riservato agli

interessi sui crediti pignoratizi od ipotecari: si tratta infatti di

una facoltà discrezionale del legislatore, non irragionevolmente

esercitata perché la maggior tutela accordata ai crediti pignoratizi

od ipotecari si giustifica con l'esigenza di tutela del credito.

In una successiva memoria la società sostiene il difetto di

rilevanza (e quindi l'inammissibilità) della questione di

costituzionalità sotto il profilo che, controvertendosi unicamente

di crediti per soprattasse per tardivo versamento delle ritenute alla

fonte IRPEF, non vi sarebbe alcun diritto di prelazione mancando una

specifica previsione legislativa della natura privilegiata dei

crediti medesimi.Motivi della decisione

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 54, comma 3,

r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato

preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa) nella parte in cui non prevede l'estensione

del diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei

limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c. per l'ingiustificato trattamento

deteriore riservato ai crediti privilegiati rispetto ai crediti

garantiti da pegno od ipoteca in quanto per questi ultimi

l'estensione della causa di prelazione agli interessi sui crediti

garantiti è generalizzata, mentre per i primi è limitata (in caso

di fallimento od altra procedura concorsuale) soltanto ad alcuni

crediti privilegiati (crediti di lavoro ovvero di cooperative di

produzione e lavoro).

2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità

della questione di costituzionalità, eccezione che la difesa della

Secura Assipopolare S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa

solleva sotto un duplice profilo.

Il primo (prospettato nella memoria di costituzione) attiene al

merito, con esso sostenendosi la non comparabilità delle situazioni

messe a raffronto. Ed il secondo (prospettato nella memoria per

l'udienza) è infondato nella premessa in fatto, risultando

chiaramente dalla ordinanza di rimessione che la questione è

sollevata con riferimento al capo di domanda per l'ammissione al

passivo in via privilegiata degli "interessi relativi a ratei di

imposta" e non già degli interessi su crediti per soprattasse.

3. - A sua volta la difesa del Monte dei Paschi di Siena,

concessionario del servizio riscossione tributi, deduce che la

questione sarebbe "inammissibile per manifesta infondatezza" attesa

la (assunta) erroneità del presupposto interpretativo da cui muove

il giudice a quo. Invero l'ordinanza di rimessione postula che de

iure condito il privilegio dei crediti tributari non si estende ai

relativi interessi fino alla dichiarazione di fallimento (disciplina

questa che trova applicazione anche in caso di liquidazione coatta

amministrativa). Oppone, invece, il Monte dei Paschi di Siena che per

giurisprudenza consolidata, di merito e di legittimità, il

privilegio - che ex art. 20 e 21 d.P. R. n. 602 del 1973 assiste gli

interessi relativi alle imposte sui redditi - opererebbe "fino alla

dichiarazione di fallimento".

La Corte osserva che in realtà - mentre per il periodo successivo

alla dichiarazione di fallimento è oggi ius receptum nella

giurisprudenza della Corte di cassazione che gli interessi relativi

ai crediti (anche) privilegiati (oltre che ipotecari e pignoratizi)

continuano a decorrere, ma con collocazione chirografaria - quanto

agli interessi maturati su tali crediti nel periodo prefallimentare

manca una opzione interpretativa che possa dirsi sicuramente univoca.

Sulla specifica questione non risulta alcuna esplicita puntuale

pronunzia della Corte di cassazione, e se da talune delle sue

decisioni può forse trarsi la illazione di una implicita

contrapposizione tra la disciplina relativa all'uno e quella relativa

all'altro periodo (Cass. 17 luglio 1978 n. 3570), va però

sottolineato che la maggior parte delle pronunzie - ormai da tempo,

come si è detto, orientate nell'escludere la prelazione

relativamente agli interessi successivi alla dichiarazione di

fallimento sulla base del combinato disposto dell'art. 55, comma 1,

ultima parte, e del precedente art. 54, comma 3, - argomentano in

modo da lasciare chiaramente intendere una lettura unitaria di

quest'ultima disposizione, ossia valevole per gli interessi sia

precedenti che successivi alla dichiarazione di fallimento.

Né alcuna distinzione emerge dalla motivazione delle sentenze di

questa Corte dichiarative della illegittimità costituzionale degli

artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, nella parte in cui non

estendono la prelazione agli interessi sui crediti privilegiati di

lavoro nelle diverse procedure concorsuali (sent. n. 300/86; n.

408/89; n. 567/89).

Non uniformi sono poi la dottrina e la giurisprudenza di merito;

in particolare in quest'ultima si rinvengono pronunzie diversamente

orientate nei due sensi (pur in costanza di una prassi applicativa

dei giudici fallimentari pressoché generalmente favorevole al

riconoscimento della prelazione fino alla data del fallimento).

E - può ulteriormente considerarsi - se da un lato l'esclusione,

in generale, della prelazione per gli interessi prefallimentari

relativi ai crediti meramente privilegiati può incontrare

difficoltà nel coordinamento tra il primo e il terzo comma dell'art.

54, dall'altro la opposta interpretazione, che afferma la

operatività del privilegio per gli interessi maturati prima del

fallimento, incontra a sua volta la difficoltà di spiegare la

collocazione della disposizione in argomento - una volta che la si

legga, appunto, come ordinata a disciplinare unicamente gli interessi

successivi alla dichiarazione di fallimento - nel contesto dell'art.

54 relativo, invece, agli interessi fino alla dichiarazione di

fallimento. Non senza considerare che nel disegno normativo offerto

dalla seconda interpretazione rimarrebbe senza una ragionevole

spiegazione il fatto che prima della dichiarazione di fallimento il

trattamento dei crediti privilegiati sarebbe più favorevole di

quello dei crediti pignoratizi e ipotecari (perché per i primi

l'estensione della prelazione agli interessi non incontrerebbe il

limite temporale dell'art. 2749 cod. civ., mentre per gli altri

opererebbe il limite di cui agli artt. 2788 e 2855 cod. civ.);

invece dopo la dichiarazione di fallimento è viceversa più

favorevole il trattamento dei crediti pignoratizi e ipotecari

(giacché l'estensione della prelazione agli interessi continua ad

operare nei limiti degli artt. 2788 e 2855 cit.) rispetto a quello

dei crediti privilegiati sui cui interessi la prelazione - secondo il

consolidato indirizzo giurisprudenziale prima ricordato - viene meno

del tutto.

Questo essendo il quadro di riferimento, che evidenzia la mancanza

di un sicuro orientamento interpretativo del denunziato art. 54 comma

3, la Corte non può che attenersi alla lettura datane con ampia e

non implausibile motivazione dal giudice a quo ed affrontare alla

stregua di essa la questione sollevata.

4. - La questione - come proposta dal giudice rimettente - non è

fondata.

Proprio con riferimento agli interessi (peraltro, in quel caso,

maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale) relativi ai

crediti tributari, la ordinanza n. 227 del 1989, richiamando anche

altri precedenti conformi, ha chiarito che la estensione del

privilegio agli interessi è stata operata dalla giurisprudenza di

questa Corte, a partire dalla sentenza n. 300 del 1986,

"esclusivamente" con riferimento alla violazione dell'art. 36 della

Costituzione e cioè in favore dei crediti di lavoro, sul rilievo che

è "ingiustificatamente lesivo dell'art. 36 la disparità di

trattamento determinata dalla denunziata omessa previsione della

prelazione" per gli interessi relativi a tali crediti (sent. n. 204

del 1989).

Né una deviazione da questa linea verso un allargamento della

estensione della prelazione agli interessi correlati a tutti i

crediti privilegiati in quanto tali può ravvisarsi, contrariamente a

quanto opinato dal giudice a quo, nella sentenza n. 408 del 1989, la

quale fa leva - oltre che sull'art. 45 della Costituzione - ancora

sull'art. 36 della Costituzione, in ragione delle profonde analogie

ravvisate tra i crediti delle cooperative di produzione e lavoro (in

quella occasione considerati) ed i crediti di lavoro.

Con riferimento per contro al solo art. 3 della Costituzione,

nella specie unicamente invocato dal giudice a quo, la denunziata

disparità di trattamento degli interessi relativi ai crediti

privilegiati in genere - e tributari in particolare - rispetto al

trattamento degli interessi relativi ai crediti assistiti da pegno o

da ipoteca trova adeguata giustificazione nella non irragionevole

valutazione discrezionale del legislatore circa la ontologica

diversità intercorrente tra le varie cause di prelazione considerate, differenza che si riflette - al di là e ben oltre lo specifico

profilo qui in discussione - nel differenziato regime generale

riservato a ciascuna di esse.

La questione va quindi dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 54, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello

di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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