Legge fallimentare

Art. 122 fallimento — Concorso dei vecchi e nuovi creditori

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. ((Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 5 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… ogni caso le cause legittime di prelazione. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma tolto: degli articoli 93 a 103 aggiunto: del Capo V.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art122 · fonte del testo

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