Art. 107 fallimento — Modalità delle vendite

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Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del primo comma, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 107 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13306/2026

    8 maggio 2026

    L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

    Art. 107 fallimento · Art. 72 fallimento · Art. 108 fallimento

    Rassegna di maggio 2026, p. 31 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 940/2026

    16 gennaio 2026

    La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.

    Art. 107 fallimento · Art. 111 cost. · Art. 2919 c.c. · Art. 26 fallimento

    Rassegna di gennaio 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 950/2026

    16 gennaio 2026

    In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.fall. può essere esercitato fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, come previsto dal quinto comma della stessa disposizione, con la conseguenza che successivamente a tale momento l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 l.fall.

    Art. 107 fallimento · Art. 108 fallimento

    Rassegna di gennaio 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28918/2025

    2 novembre 2025

    In materia di vendita competitiva ai sensi dell'art. 107 l.fall., la stipula da parte del curatore di un contratto di locazione, a ciò autorizzato dal comitato dei creditori degli artt. 560, comma 2, c.p.c. e 107, comma 2, l.fall., non determina di per sé la spettanza in favore del conduttore altresì della prelazione legale ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392 del 1978, dovendo essa, per risultare compatibile con le finalità liquidatorie della procedura, fondarsi su una previsione espressa di una clausola di prelazione convenzionale in favore dello stesso conduttore, tanto ricavandosi dalla natura straordinaria di tale atto, che necessita della previa autorizzazione degli organi della procedura, secondo lo schema delineato per il contratto di affitto d'azienda dall'art. 104-bis, comma 5, l.fall., che è espressione di un principio di carattere generale applicabile alla gestione di tutti i beni suscettibili di vendita coattiva e immanente a tale fase strumentale della più ampia liquidazione concorsuale.

    Art. 107 fallimento · Art. 104-bis fallimento · Art. 560 c.p.c. · Art. 38 Legge sull’equo canone

    Rassegna di novembre 2025, p. 15 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 108 parole tolte, 226 parole aggiunte.

tolto: Se prima della dichiarazione di fallimento e' stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o piu' immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. In caso d'ingiustificato ritardoaggiunto: Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore tolto: il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato. Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore. Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti e' distribuita col prezzo degli immobili relativiaggiunto: , a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del primo comma, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art107 · fonte del testo

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