Legge fallimentare

Art. 104-ter fallimento — Programma di liquidazione

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. 63 Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

  • a)l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
  • b)la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
  • c)le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
  • d)le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
  • e)le condizioni della vendita dei singoli cespiti; 50
  • f)il termine entro il quale sara' completata la liquidazione dell'attivo. 63 Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. 63 Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, puo' essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o societa' specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. 63 Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore modifiche al programma presentato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. 50 Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare, con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore. Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. 50 Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. ((E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.)) 63
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

63

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 3 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2015 al 3 luglio 2016. 24 parole aggiunte.

… dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatoreaggiunto: . E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art104ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari