Art. 114 c.c.i.i. — Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio

((Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni)), il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. (( Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalita' attraverso le quali il liquidatore da' idonea pubblicita' delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti. )) Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresi' al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. ((Le cancellazioni)) delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, ((sono effettuate)) su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi. Il liquidatore comunica con periodicita' semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia ((nel fascicolo informatico)). Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia ((nel fascicolo informatico)).

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 18 parole tolte, 50 parole aggiunte.

tolto: Se il concordato consiste nellaaggiunto: Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' … di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. aggiunto: Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalita' attraverso le quali il liquidatore da' idonea pubblicita' delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e … di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. tolto: La cancellazione aggiunto: Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono tolto: effettuati aggiunto: effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per … con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia tolto: presso la cancelleria del tribunale aggiunto: nel fascicolo informatico. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo … con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia tolto: presso la cancelleria del tribunale aggiunto: nel fascicolo informatico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art114 · fonte del testo

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