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Civile
Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali
Legge 21 gennaio 1994, n. 53
- Aggiornato al
- 26 novembre 2024
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 44
- Art. 1L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83…
- Art. 2Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il…
- Art. 3Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve: a) scrivere la relazione di…
- Art. 3-bisLa notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica…
- Art. 3-terL'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti…
- Art. 4L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui…
- Art. 5Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta…
- Art. 6L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui…
- Art. 7L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta' previste dalla…
- Art. 8L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta' previste dalla…
- Art. 9Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota ... dell'avvenuta notificazione di un…
- Art. 10Agli atti notificati ai sensi della presente legge e' apposta, al momento dell'esibizione…
- Art. 11null
- Art. 12I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati…
- Art. 13La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni…
