Art. 54 — Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

((1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 16, comma 1.)) 93 I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare. 93

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera u)) che "al comma 2, le parole: «o al deposito di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta»". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 54, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7955/2026

    31 marzo 2026

    Ai fini del recupero dell'imposta di registro relativa a una sentenza penale, la cartella di pagamento dev'essere preceduta - a pena di nullità - dalla notifica dell'avviso di liquidazione di cui all'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, il quale detta una disciplina speciale rispetto a quella del T.U. spese, secondo cui, invece, non è necessaria la notificazione dell'invito di pagamento anteriormente all'atto di recupero del credito avente ad oggetto le spese di giustizia.

    Art. 54 · Art. 227-ter Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 373 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32139/2025

    10 dicembre 2025

    In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, si atteggia alla stregua di un atto sostanzialmente impositivo e non meramente liquidatorio o di riscossione, in quanto esprime, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall'atto sottoposto a registrazione e liquidazione dell'imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili, ma attinenti all'accertamento dell'esistenza e dell'entità dei presupposti e dei criteri dell'imposizione, con la conseguenza che la controversia avente ad oggetto tale avviso rientra tra le liti definibili in via agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018.

    Art. 54

    Rassegna di dicembre 2025, p. 171 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024. 42 parole tolte, 13 parole aggiunte.

aggiunto: 1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente tolto: deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione e' differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta. aggiunto: paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 16, comma 1. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o … registrazione d'ufficio. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio tolto: del registro aggiunto: dell'Agenzia delle entrate notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera u)) che "al comma 2, le parole: «o al deposito di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta»". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art54 · fonte del testo

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