Art. 24-ter — Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "delle spese effettivamente sostenute e documentate" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che tale attivita' sia svolta quale attivita' secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6". All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5," sono soppresse;
- b)al comma 5, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5";
- c)al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli";
- d)il comma 15 e' abrogato. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi". All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, al secondo periodo, le parole: "in denaro" sono soppresse. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: "articoli 77, comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 77, 79, comma 2-bis". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a 1,75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
Testo vigente dal 19 dicembre 2018
