Decreto Rilancio

Art. 221 rilancio

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All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.".

Testo in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 221 rilancio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11984/2026

    30 aprile 2026

    In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 221 rilancio · Art. 83 cura italia · Art. 348 c.p.c. · Art. 121 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10930/2026

    24 aprile 2026

    Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).

    Art. 221 rilancio · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 420 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27368/2025

    13 ottobre 2025

    In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, rigettando l'istanza di discussione orale avanzata da una parte, non è di per sé lesiva del principio del contraddittorio e del diritto difesa, essendo onere dell'istante dimostrare la lesione concreta derivante da detta scelta mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare e approfondire, a integrazione dei precedenti atti difensivi.

    Art. 221 rilancio · Art. 127 c.p.c. · Art. 101 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25372/2025

    16 settembre 2025

    Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombente con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.

    Art. 221 rilancio · Art. 348 c.p.c. · Art. 181 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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