Art. 10 rilancio — Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico ((e))" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie ((, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli))"; la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari ((degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)).";
  • b)all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio - sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale". All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e' sostituita dalla seguente:
  • d-ter)dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;".

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 17 parole aggiunte.

a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico aggiunto: e" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarieaggiunto: , degli esercenti la professione di assistente sociale e degli"; la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarieaggiunto: , degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari.";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art10 · fonte del testo

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