Ai fini del presente decreto s'intende per:

  • a)«protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
  • a-bis)'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);
  • b)«Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
  • c)«Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;
  • d)«Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
  • e)«rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
  • f)«status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
  • g)«persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
  • h)«status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
  • i)'domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
  • i-bis)'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva;
  • l)«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
  • a)il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
  • b)((i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;))
  • b-bis)((il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;))
  • m)«minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
  • n)«Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Testo vigente dal 22 marzo 2014

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3036/2026

    11 febbraio 2026

    In materia di protezione internazionale sussidiaria, il giudice - in presenza di una allegata e documentata patologia psichiatrica nonché del rischio, in caso di rimpatrio, di un danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti in ragione dell'assenza di cure mediche psichiatriche nel Paese d'origine del richiedente o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato - è tenuto a compiere un approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel Paese d'origine dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate al ricorrente.

    Art. 2 · Art. 7 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 14 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di febbraio 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27204/2025

    11 ottobre 2025

    La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (lett. f). (In applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento del ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali, ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva ricondotto la violenza di genere alla categoria del "fatto meramente privato").

    Art. 2 · Art. 10 cost. · Art. 7 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di ottobre 2025, p. 17 ↗

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2008 al 22 marzo 2014. 52 parole tolte, 106 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);

i) tolto: «domanda di protezione internazionale»: una aggiunto: 'domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decretotolto: -legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 aggiunto: legislativo 28 gennaio 2008, n. tolto: 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, aggiunto: 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

aggiunto: i-bis) 'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva;

b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, aggiunto: anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che tolto: siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o aggiunto: non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli tolto: legittimiaggiunto: ;

aggiunto: b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art2 · fonte del testo

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