Art. 14 — Danno grave
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
- a)la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b)la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c)la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Testo vigente dal 4 gennaio 2008
