Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

  • a)la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
  • b)la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
  • c)la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Testo vigente dal 4 gennaio 2008

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21392/2026

    23 giugno 2026

    In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, lo specifico fenomeno della tratta degli esseri umani, segnatamente a scopo di sfruttamento sessuale, presenta delle peculiarità che richiedono, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, che l'autorità giudiziaria si avvalga di specifici strumenti per far emergere la storia di tratta, nonostante la lacunosità della allegazione, tra i quali l'audizione della parte, la procedura di referral e l'utilizzazione della lista dei c.d. «indicatori di tratta», secondo le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR.

    Art. 14 · Art. 7 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 8 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 9 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI

    Rassegna di giugno 2026, p. 63

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8313/2026

    3 aprile 2026

    In tema di protezione internazionale, l'esclusione del Paese d'origine del richiedente dall'elenco dei Paesi sicuri non determina una presunzione di sussistenza in quel Paese di una violenza indiscriminata da conflitto, dovendo il giudice procedere a un riscontro individualizzato della sussistenza di un pericolo persecutorio o di danno grave alla persona, oppure della sussistenza di un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, come previsto dall'art.14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto una domanda di protezione internazionale, reiterata dallo straniero in base alla sola allegazione, come fatto nuovo, della circostanza che il Paese di provenienza del richiedente non era stato inserito dal provvedimento governativo nell'elenco dei c.d. "Paesi sicuri".).

    Art. 14 · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3035/2026

    11 febbraio 2026

    In tema di protezione internazionale, il giudice - a fronte della allegazione della richiedente di essere già stata sottoposta, nel paese d'origine, a pratiche di mutilazione genitale femminile, corredata dalla documentazione sanitaria prodotta - è tenuto a verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine della richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel paese di provenienza, al fine di accertare, per valutare i rischi del suo ritorno nel paese d'origine, se le donne, già vittime di tali pratiche, siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

    Art. 14 · Art. 7 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di febbraio 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3036/2026

    11 febbraio 2026

    In materia di protezione internazionale sussidiaria, il giudice - in presenza di una allegata e documentata patologia psichiatrica nonché del rischio, in caso di rimpatrio, di un danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti in ragione dell'assenza di cure mediche psichiatriche nel Paese d'origine del richiedente o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato - è tenuto a compiere un approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel Paese d'origine dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate al ricorrente.

    Art. 14 · Art. 2 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 7 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di febbraio 2026, p. 25 ↗

Tutte le 88 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art14 · fonte del testo

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