Art. 4 — Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine

La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel Paese d'origine.

Testo vigente dal 4 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22783/2025

    7 agosto 2025

    In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art. 14, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 251 del 2007, una volta rappresentata, anche attraverso l'esame delle C.O.I., l'esistenza di limitazioni e discriminazioni correlate alla condizione delle donne, il giudice deve accertare l'attualità del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere, ovvero gravi danni alle libertà fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, decidendo sulla domanda proposta da una donna irachena divorziata, pur ritenendo credibile il suo racconto ed avendo esaminato le fonti di informazione relative al Paese d'origine - dalle quali risultavano limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci - aveva ricondotto la vicenda a problematiche private).

    Art. 4 · Art. 10 cost. · Art. 3 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 8 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 93 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art4 · fonte del testo

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