Art. 29 — Casi di inammissibilità della domanda

La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

  • a)al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;
  • b)((si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;)) Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2023 al 12 giugno 2026. 2 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

… firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione; tolto: 1-bis.

aggiunto: b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348; Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame … del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specificoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art29 · fonte del testo

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