Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 79-quinquies, comma 1, le parole «dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1»;
  • b)all'articolo 79-sexies:
  • 1)al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 79-octiesdecies»;
  • 2)al comma 5, le parole: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2,»;
  • 3)al comma 13, le parole: «e alla gestione delle situazioni di emergenza,» sono sostituite dalle seguenti: «, alla gestione delle situazioni di emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23,»;
  • c)dopo l'articolo 79-novies sono inseriti i seguenti: «Art. 79-novies.1 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23). - 1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorita' competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformita' all'articolo 79-sexies, comma 3, primo periodo. 2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell'articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, nell'articolo 35, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, e nell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
  • a)esercita le competenze previste dall'articolo 9, paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafi 1 e 6, primo comma, dall'articolo 15, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
  • b)approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23, nonche' il nuovo organo di controllo. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima:
  • a)adotta le misure previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23;
  • b)dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23. 5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23. 6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' competenti, la Banca d'Italia puo' emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione. Capo II-bis (Crisi delle controparti centrali) Art. 79-novies.2 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalita' indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia puo' altresi' disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilita' del sistema finanziario e della sana e prudente gestione. Articolo 79-novies.3 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79-novies.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:
  • a)quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23;
  • b)quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o piu' Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario. Articolo 79-novies.4 (Liquidazione ordinaria). - 1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. 2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della societa', non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, verifica la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. 3. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 2. 4. L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. 5. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorita'. 6. Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa'. 7. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario. 8. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.»;
  • d)all'articolo 193-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020)»;
  • 2)dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonche' in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»;
  • 3)al comma 2-bis, le parole: «1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle parole «1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
  • 4)al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.»;
  • e)all'articolo 194-quater, comma 1, la lettera c-quater) e' sostituita dalla seguente: «c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.»;
  • f)all'articolo 194-septies, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente: «e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.».

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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