Art. 4 — Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari";
- b)al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;";
- c)al comma 2 dopo la lettera d-quinquies) e' aggiunta la seguente: "d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.". All'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' abrogato;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.".
- c)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4.".
Testo vigente dal 5 marzo 2010
