Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passivita' non garantite In caso di applicazione dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, all'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano:

  • a)gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • b)gli articoli 2443, primo e secondo comma, 2438, primo comma, e 2441 del codice civile, nonche' le disposizioni normative, contrattuali o statutarie che ne possono ostacolare la conversione. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, e' attuato:
  • a)in modo uniforme nei confronti di tutti i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, e i creditori della controparte centrale appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale delle rispettive partecipazioni o dei crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e, tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;
  • b)in misura tale da assicurare che nessun titolare delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, dei titoli di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 40) del regolamento (UE) 2021/23, o delle passivita' non garantite riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se la controparte centrale sottoposta a risoluzione fosse stata liquidata nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • c)tenendo conto del valore nominale delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23 o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione;
  • d)in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto dalla controparte centrale sottoposta a risoluzione; definita la contestazione, lo strumento di svalutazione e conversione e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle quali e' stata attuata la svalutazione e conversione e' ripristinato per la differenza. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, e' adottato anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, emesse o attribuite in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione. In caso di conversione effettuata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi a categorie di passivita' aventi posizione diversa nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passivita' sovraordinate in tale ordine e' maggiore di quello applicabile alle passivita' subordinate. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di svalutazione e conversione, lo strumento di svalutazione e conversione non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti della controparte centrale sottoposta a risoluzione e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito della svalutazione e conversione. Gli adempimenti amministrativi e procedurali, connessi all'esercizio dello strumento di conversione e svalutazione, sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224~art15 · fonte del testo

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