Art. 18 — Disposizioni comuni alle cessioni
Con riguardo alle cessioni disciplinate dal titolo V, capo III, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/23, se la cessione ha ad oggetto:
- a)crediti, si applica l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b)contratti, il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, primo comma, 1408, secondo comma, e 2558, secondo comma, del codice civile;
- c)passivita', il cedente e' liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile. Delle cessioni di cui al comma 1 e' data notizia ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati agli articoli 40 e 42 del regolamento (UE) 2021/23, la cessione puo' essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale. La cessione dei rapporti di cui al comma 1 ha efficacia a seguito della pubblicazione su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto, e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro centottanta giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
