Art. 20 — Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione
L'esercizio dei poteri previsti agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce di per se' inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
