Art. 2 — Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23. La Banca d'Italia e la Consob emanano con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
