Art. 11 — Avvio della risoluzione
Il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione contiene:
- a)l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
- b)il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
- 1)sono individuati gli strumenti di risoluzione che la Banca d'Italia intende adottare;
- 2)in caso di applicazione degli strumenti di allocazione delle perdite di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) 2021/23, o dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, e' indicato il rispettivo ammontare;
- 3)se del caso sono indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23;
- 4)se del caso e' disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/23;
- 5)se e' prevista la costituzione di una CCP-ponte ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, sono indicati: 5.1) i beni e i rapporti giuridici da cedere alla CCP-ponte; 5.2) le modalita' di costituzione della CCP-ponte; 5.3) le modalita' di cessione delle partecipazioni al capitale sociale della CCP-ponte o delle sue attivita' o passivita'. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio atto la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, secondo la natura e le circostanze del caso, il programma di risoluzione non sia piu' idoneo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione, lo stesso puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano il comma 2, del presente articolo e l'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Le valutazioni definitive non richiedono modifiche al programma di risoluzione. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
