Art. 10 — Accertamento dei presupposti
Ai fini di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la controparte centrale e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto dalla Banca d'Italia di propria iniziativa, sentita la Consob, o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle proprie competenze.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
