La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-octies) e' aggiunta la seguente: «m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;
  • b)all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) e' aggiunta la seguente: «z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;
  • c)all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-sexies) e' aggiunta la seguente: «q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.». Nelle presenti controversie non e' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del codice del processo amministrativo. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una controparte centrale sottoposta a risoluzione puo' disporre la sospensione, su istanza della Banca d'Italia, per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224~art22 · fonte del testo

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