Art. 2 — Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni»;
- b)al comma 2, lettera a), le parole «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),» sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,»;
- c)il comma 3 e' abrogato. L'articolo 190.1- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1.1, le parole «nonche' nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della societa'» sono soppresse; la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»;
- b)dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: «1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).». All'articolo 192-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «dieci milioni»;
- b)al comma 2, la parola «centocinquantamila» e' sostituita dalle seguenti: «un milione e cinquecentomila». All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a-bis), le parole «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, comma 1,»;
- b)la lettera a-bis.1) e' abrogata.
Testo vigente dal 30 luglio 2020
