Se la controparte centrale sottoposta a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, con riferimento all'accertamento giudiziale si applica l'articolo 82, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del titolo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della risoluzione. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224~art12 · fonte del testo