Art. 6 — Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 7, secondo periodo, le parole: «nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4)»;
- b)al comma 9 le parole: «negoziazione per conto terzi» sono sostituite dalle seguenti: «esecuzione di ordini per conto dei clienti»;
- c)il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31; 32; 167; 187-quinquiesdecies; 190; 190.4; 193-sexies; 194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis.»;
- d)al comma 14, ultimo periodo, la parola: «53» e' sostituita dalla seguente: «7-sexies».
Testo vigente dal 25 agosto 2017
