Art. 26 — Disposizioni penali
All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorita' e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.». Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
