Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 297, comma 5, dopo le parole: «direttiva 2014/59/UE», sono inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative.»
  • b)all'articolo 343, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonche' alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.».
  • c)l'articolo 347 e' sostituito dal seguente: « Art. 347 (Costituzione di parte civile). - 1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale. 2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224~art24 · fonte del testo

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