Costituzione

Art. 102 cost.

[1]La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

[2]Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

[3]La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 99/2026

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    8 giugno 2026

    dichiara ammissibile l'intervento di Alex Marini. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 68 cost. · Art. 21 cost. · Art. 102 cost. · Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 50/2026

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    13 aprile 2026

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione…

    Art. 97 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

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  • Ordinanza n. 219/2025

    Parametro
    30 dicembre 2025

    1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., sollevate, in rifer…

    Art. 131-bis c.p. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

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Pronunce che lo citano (47)

Se ne mostrano 10 su 47, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art102

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