Art. 165 c.p. — Obblighi del condannato
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[1]La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.
[2]Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro cui gli obblighi debbono essere adempiuti.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981
