Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 165 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1972 dal

tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Selva Ottone,

iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale in grado di appello a carico di

Selva Ottone, condannato in primo grado alla pena di 20 giorni di

reclusione e 40.OOO lire di multa per il delitto di cui all'art. 570,

primo e secondo comma, del codice penale, col beneficio della

sospensione condizionale della pena, concesso subordinatamente

all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno in un termine

prefissato, a norma dell'art. 165 c.p., il tribunale di Gorizia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima

disposizione, per preteso contrasto con l'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

Il tribunale, a sostegno della censura, osserva che la facoltà di

subordinare la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta, al

risarcimento del danno entro un termine prefissato, favorirebbe quei

condannati versanti in condizioni economiche che consentano loro di

adempiere all'obbligazione del risarcimento, rispetto a quelli che in

tali condizioni non si trovano, creando in tal modo una disparità di

trattamento in ragione delle condizioni economiche personali.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 1972.

Avanti a questa Corte si è costituito, nei termini, il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha depositato proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata ha la funzione

di condizionare il beneficio sia alla verifica dell'effettivo

ravvedimento del colpevole attraverso la concreta riparazione del danno

cagionato, sia al ristabilimento della pace sociale turbata dal reato,

che dall'avvenuto risarcimento consegue.

La descritta funzione costituirebbe una razionale giustificazione

della norma, sufficiente per escludere la violazione del principio di

eguaglianza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in

materia.

Secondo l'Avvocatura, comunque, la condizione in esame sarebbe da

riguardarsi come un onere patrimoniale imposto per determinati fini, la

cui applicazione, inevitabilmente, comporta una diversa possibilità di

utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti,

sicché l'eventuale impossibilità di adempimento da parte del

condannato, realizzerebbe soltanto una disparità di mero fatto, non

contrastante con il principio di eguaglianza. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Gorizia, nel sollevare la questione di

legittimità dell'art. 165 del codice penale, osserva che la facoltà

del giudice di concedere la sospensione condizionale della esecuzione

della pena, subordinatamente all'effettiva riparazione del danno

cagionato dal reato, comporterebbe una discriminazione a carico di quel

condannato, il quale, a causa delle sue condizioni economiche, non

fosse in grado di prestare il dovuto risarcimento.

2. - Al riguardo, occorre premettere che il risarcimento assume,

nella fattispecie normativa in esame, la funzione di condizione del

beneficio e che, come questa Corte ha avuto modo di affermare in

analoga precedente occasione (sentenza n. 114 del 1964), la norma

rientra fra quelle che impongono oneri patrimoniali per il

raggiungimento di determinati fini. Tali norme comportano,

inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilità di

utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che

quei fini si propongono di conseguire. Ma da ciò non deriva che, in

ogni caso, norme di tale contenuto e di siffatta struttura si pongano

in contrasto col principio di eguaglianza.

Invero, come la Corte ha anche ritenuto con costante

giurisprudenza, la disparità di trattamento vietata dall'art. 3 Cost.

può riconoscersi sussistente sotto il profilo in esame quando,

rendendo impossibile, al soggetto non abbiente, il soddisfacimento

dell'onere patrimoniale imposto dalla legge, costituisca ostacolo al

positivo esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, ovvero

quando la norma venga a determinare situazioni di privilegio o di

svantaggio in difetto di una giustificazione ragionevolmente desumibile

da esigenze obiettive.

Nel caso in esame, mentre ovviamente non ricorre la prima ipotesi,

è parimenti da escludere la seconda. È, infatti, agevole osservare

che la facoltà del giudice di imporre la condizione in esame, risponde

ad una apprezzabile esigenza di politica legislativa penale, in quanto

costituisce uno strumento diretto, da un lato, a tutelare, con

l'interesse della persona offesa, quello, pubblico, alla eliminazione

delle conseguenze dannose degli illeciti penali e, dall'altro lato, a

garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna,

si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui

realizzazione, come si evince dall'art. 164 cod. pen., costituisce lo

scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale

della pena, ed è indubbiamente testimoniato, fra l'altro, dalla

circostanza, di per sé rivelatrice, dell'effettuato risarcimento del

danno. Ed è appena il caso di osservare che tutto ciò costituisce

ragionevole giustificazione della fattispecie normativa in esame.

3. - D'altra parte, è da porre in evidenza che lo stesso art. 165,

la cui legittimità è qui in esame, riconosce al giudice il potere di

subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del

danno la sospensione condizionale della pena: ciò come effetto di una

valutazione, motivata ma discrezionale, della capacità economica del

condannato e della concreta sua possibilità di sopportare l'onere del

risarcimento pecuniario. E tale valutazione può intervenire, secondo

giurisprudenza della Corte di cassazione, sia nel momento del giudizio

di condanna, sia anche nel momento successivo di incapacità che

sopravvenga entro il termine fissato per l'adempimento della

condizione.

4. - Questi principi forniscono chiaramente al giudice un mezzo

idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di

sfavore a carico del reo, in funzione delle sue condizioni economiche,

ed escludono, pertanto, anche sotto questo profilo, la violazione

dell'invocato principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 165 del codice penale, nella parte in cui consente al giudice

di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento

del danno, sollevata con ordinanza del tribunale di Gorizia del 16

giugno 1972, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI- MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari