Codice penale

Art. 639 c.p. — Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille. 351

[2]Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. PERIODO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22. Se il fatto e' commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. ((Se il fatto e' commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalita' di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro)).

[3]Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma ((, primo e secondo periodo,)) si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. ((Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro)).

[4]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

[5]Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

[6]Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna. 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

L. 22 gennaio 2024, n. 6

351

La L. 22 gennaio 2024, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»".

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 105/2025

    Questione inammissibile
    10 luglio 2025

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, nel rispetto del principio di proporzionalità e con il limite della non manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777, 46778; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 260/2022 - mass. 45211; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 62/2021 - mass. 43761).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 639 cod. pen., nella parte in cui prevede che il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose altrui sia punito con una sanzione penale – anche quando il fatto non sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen., né abbia ad oggetto i beni di cui agli art. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen. – anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, prevista per la fattispecie di danneggiamento semplice, di cui al testo previgente dell’art. 635, primo comma, cod. pen., trasformata in illecito civile dall’art. 4, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 7 del 2016. La scelta normativa censurata dal giudice a quo risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di diffusa e intensificata illegalità, che si caratterizzano per l’offesa al decoro urbano – esigenza, quest’ultima, di natura collettiva, che è espressamente riconosciuta dall’ordinamento e che richiede una risposta sanzionatoria rigorosa. Seppure è vero che il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, toccando l’estetica del bene o la sua più superficiale consistenza, concerne un’offesa caratterizzata da effetti minori rispetto a quello di danneggiamento, in cui struttura e funzionalità vengono offese con effetti più incidenti sulla consistenza del bene attinto, il diverso trattamento riservato dal legislatore – nel mantenimento della rilevanza penale del “vecchio” danneggiamento aggravato e, invece, nell’espunzione dall’impianto codicistico della fattispecie base o semplice, con trasformazione in illecito civile, sanzionata pecuniariamente – trova riscontro nella dimensione collettiva del fenomeno penalmente rilevante e nell’esigenza di tutelare l’interesse sotteso e i plurimi beni attinti mediante una più severa risposta sanzionatoria. In questo senso, le nuove figure di reato di cui al d.l. n. 48 del 2025, come conv., o, ancor prima, l’equiparazione del bene immobile altrui ai mezzi di trasporto pubblici o privati, operata dall’art. 3, comma 3, lett. b, della legge n. 94 del 2009, indicano che la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento, ma si pone come lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell’estetica avente autonoma e distinta rilevanza penale. A fronte del vigente quadro normativo, pertanto, un intervento nel senso auspicato dal rimettente comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, come tale precluso alla Corte costituzionale, perché sarebbe volto a isolare profili solo patrimoniali all’interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale). (Precedente: S. 259/2021 - mass. 44434).

    Art. 639 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 102/2018

    Questione inammissibile
    17 maggio 2018

    È dichiarata inammissibile, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento alla quale si connette l'inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che per il deturpamento o l'imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica - anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. - la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille, anziché la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. L'assunto del rimettente - riguardo all'attuale perimetro di rilevanza penale del danneggiamento - si rivela inesatto, in quanto, anche a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, esso continua a costituire illecito penale - punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata - non solo se commesso con violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili, ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati, tra i quali anche numerose categorie di immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati. A fronte di ciò, il petitum del rimettente risulta incoerente, in quanto l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere limitata ai casi in cui il deturpamento o l'imbrattamento di immobili o di mezzi di trasporto avvenga non solo in assenza di violenza alla persona o minaccia, ma altresì su beni diversi da quelli elencati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen., senza che, peraltro, tali circostanze emergano dall'ordinanza di rimessione.

    Art. 639 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2024 al 12 aprile 2025. 89 parole aggiunte in 2 capoversi.

… reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. aggiunto: Se il fatto e' commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalita' di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo commaaggiunto: , primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10aggiunto: .000 euro. Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art639 · fonte del testo

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