Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1973 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

314, secondo comma, del codice di procedura penale e 133, secondo

comma, n. 1, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Carone Santo, iscritta al n. 312 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n.259 del 13 ottobre 1971;

2) ordinanza emessa il 19 aprile 1972 dal pretore di Padova nei

procedimento penale a carico di Carraro Luciano, iscritta al n. 206 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale per truffa ed

appropriazione indebita, il pretore di Torino ha sollevato, in

riferimento alla funzione emendatrice della pena (art.27 Cost.),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma,

c.p.p. - secondo cui è vietata la perizia per stabilire l'abitualità

o la professionalità nel reato, il carattere e la personalità

dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause

patologiche - e dell'art. 133, secondo comma, n. 1, c.p., nella parte

in cui esclude, ai fini della determinazione discrezionale della pena,

il riferimento alla personalità del colpevole.

Rileva il giudice a quo che nella specie egli avrebbe avuto un

larghissimo margine di discrezionalità nell'applicazione della pena,

ricorrendo la recidiva specifica reiterata infraquinquennale a carico

dell'imputato, e che avrebbe dovuto tener conto, ex art. 133 c.p., del

carattere del reo; che peraltro ai sensi dell'art. 314, secondo comma,

c.p.p., non avrebbe potuto disporre perizia psicologica, che pure

sarebbe apparsa indispensabile per consentirgli di applicare una

sanzione realmente conforme al precetto costituzionale secondo cui le

pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Osserva inoltre il pretore di Torino che lo stesso art. 133,

secondo comma, n. 1, c.p., limitando il riferimento, per la

determinazione concreta della pena, al solo "carattere" del reo, appare

anch'esso in contrasto con la funizone emendatrice della pena

assicurata dalla Costituzione, la quale esigerebbe venisse presa in

considerazione non soltanto l'indole ed il temperamento del colpevole

ma l'intera sua personalità.

Nessuna parte si è costituita in questa sede.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Carraro,

imputato del reato di emissione di assegni a vuoto, il pretore di

Padova, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per la emissione

del decreto penale di condanna, postosi il problema di graduare

adeguatamente l'ammontare della multa, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., nella

parte in cui sancisce il divieto di perizia psicologica, in riferimento

al diritto di difesa di cui all'art. 24 , secondo comma, della

Costituzione ed al principio di eguaglianza.

Osserva il giudice a quo che mentre, ai sensi del secondo comma

dell'art. 133 del c.p., il giudicante deve tener conto del carattere

del colpevole, la norma impugnata impedisce l'acquisizione del più

pertinente mezzo di prova esistente in proposito, e cioè della perizia

psicologica. Sicché il diritto dell'imputato ad ottenere la pena

giusta, quale conseguirebbe dalla effettiva applicazione del sistema

penale, rimarrebbe frustrato, attraverso il suddetto divieto, in

violazione del diritto di difesa, pur garantito dall'art. 24, secondo

comma, della Costituzione.

Il pretore di Padova denuncia infine la violazione del principio

costituzionale d'eguaglianza in raffronto alla diversa norma che tale

perizia consente nel procedimento minorile (art. 11 del r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404), non giustificandosi, a suo avviso, la diversità

di disciplina, posto che anche il sistema processuale ordinario non

può prescindere dalla funnzione emendatrice della pena (art. 27

Cost.).

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze dei pretori di Torino e di Padova sollevano

questioni parzialmente comuni, sicché i relativi giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 314,

secondo comma, cod. proc. pen., secondo cui è vietata la perizia per

stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a

delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le

qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, contrasti o meno

con gli artt. 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,

per il dubbio che le pene concretamente irrogate non siano così

conformi alla funzione di emenda, e l'imputato non possa fornire la

prova di elementi determinanti a sua difesa.

Il divieto di perizia psicologica contrasterebbe inoltre con il

principio costituzionale d'eguaglianza, in raffronto alla opposta norma

che consente detta perizia nel procedimento minorile.

Viene altresì denunciato, sempre in riferimento all'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, l'art. 133, secondo comma, n. 1, del

codice penale, nella parte in cui fa riferimento, ai fini della

graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera

personalità dell'imputato.

Le questioni sono infondate.

Questa Corte, con la sentenza n. 124 del 1970, ha già respinto la

censura relativa al divieto di perizia psicologica, allora prospettata

in riferimento alla sola funzione di emenda, richiamandosi alle

precedenti decisioni nelle quali era stato posto in luce che il

principio costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere

in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato", costituisce un contesto unitario, non

dissociabile in una prima ed una seconda parte, separate e distinte tra

loro (sentenza n. 12 del 1966). Dalla considerazione che la finalità

di rieducazione va contemperata con il carattere afflittivo ed

intimidatorio della pena, questa Corte ha dedotto che il divieto non

dà luogo a problemi di legittimità costituzionale ma di mera

discrezionalità legislativa.

Il richiamo alle precedenti argomentazioni, dalle quali non v'è

motivo di discostarsi, vale anche a porre in luce che dall'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, non si può ricavare l'esistenza di un

diritto dell'imputato ad ottenere una perizia psicologica, rispetto al

quale la norma impugnata costituisca mezzo elusivo di una

corrispondente tutela processuale. Neppure soccorre in proposito, a

favore dell'illegittimità della norma, il riferimento all'art. 133 del

codice penale, che esige un esame del complesso caratteriale

dell'imputato. Invero il sistema vigente, che risponde a ragionevoli

valutazioni di concreta politica criminale, richiede, tanto ai fini

della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, quanto

ai fini della determinazione concreta della pena, che l'esame della

personalità individuale sia ancorato ad elementi di fatto

oggettivamente condizionanti la valutazione complessiva del giudicante

(artt. 102, 103, 105, 133 cod. pen.). D'altronde va anche considerato

che è lecita l'acquisizione processuale di altri mezzi per accertare i

molteplici dati indicati dall'art. 133 del codice penale, quali

indagini disposte dal giudice, rapporti di polizia e testimonianze. In

tale contesto l'imputato può fare affidamento sul risultato della

esperienza e della cultura del giudice, che si esprime nel suo

giudizio, mentre le critiche che possono muoversi alla normativa

vigente, nell'aspirazione ad un sistema ideale di giustizia, attengono

all'esercizio della funzione legislativa e non involgono profili di

incostituzionalità della norma, come già rilevato dalla sentenza n.

124 del 1970. Una reale necessità di collegamento tra il momento

determinativo e quello esecutivo della pena, implicante diversi e più

adeguati strumenti di valutazione della personalità dell'imputato,

sorgerebbe soltanto ove venisse realizzato il principio della

specializzazione della pena, nel cui ambito trova diretta esplicazione

la norma costituzionale sull'emenda.

Le considerazioni suesposte in ordine alla funzione emendatrice

della pena ed al carattere unitario della formulazione dell'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, valgono ad escludere la prospettata

illegittimità dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella

parte in cui fa riferimento al solo carattere e non anche all'intera

personalità dell'imputato. Non può infatti negarsi, per i motivi già

enunciati, che l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli

elementi soggettivi nella graduazione concreta della pena rientra oggi

nel giudizio di discrezionalità politica rimesso al legislatore

ordinario.

Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione del principio

d'eguaglianza, è sufficiente osservare come le peculiarità del

processo minorile - assai evidenti proprio nel campo della rieducazione

- impediscono di ravvisare quella nota comune ai due procedimenti che

permetta il raffronto degli stessi in relazione all'art. 3, primo

comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 314, secondo comma, del codice di procedura penale e 133,

secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, con le ordinanze in

epigrafe indicate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24,

secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 27 , terzo comma, della Costituzione,

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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