Codice penale

Art. 70 c.p. — Circostanze oggettive e soggettive

[1]Agli effetti della legge penale:

[2]1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalita', dell'azione, la gravita' del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualita' personali dell'offeso;

[3]2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita' del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualita' personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

[4]Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilita' e la recidiva.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 232/1990

    Parametro
    8 maggio 1990

    Qualora alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sia stato già compiuto dal pubblico ministero (come nel caso di specie) un atto di istruzione, quale la perizia psichiatrica, ed inoltre il fatto sia stato contestato all'imputato con formale interrogatorio e i verbali relativi siano stati depositati, il procedimento, a norma degli artt. 241 e 242 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, prosegue secondo le norme anteriormente vigenti. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale del 1988, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perché sollevata dal giudice delle indagini preliminari, non legittimato a promuoverle).

    Art. 425 c.p.p. · Art. 222 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art70 · fonte del testo

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