Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/2001

Altra decisione · depositata il 04/04/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4-terlegge 82/2000

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2,

3, lettera b), 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 7 aprile 2000, n.82

(Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare

nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni,

in legge 5 giugno 2000, n.144, promosso con ordinanza emessa il

5 luglio 2000 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta nel

procedimento penale a carico di S. R. ed altri, iscritta al n. 612

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 2000, la Corte di

assise di appello di Caltanissetta ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2, 3 con

riferimento alla lettera b) 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 7 aprile

2000, n.82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000,

n. 144, per contrasto con gli artt. 3, primo comma; 27, terzo comma;

97, primo comma; 101, secondo comma; 102, primo comma, e 111, secondo

comma, ultima parte, della Costituzione;

che il giudice a quo premette che, nel corso del giudizio in

grado di appello nei confronti di tre imputati condannati in primo

grado alla pena dell'ergastolo per il reato di duplice omicidio

aggravato in concorso, era stata disposta la parziale rinnovazione

dell'istruttoria dibattimentale, con assunzione in contraddittorio di

nuove prove;

che, all'udienza nella quale era previsto il completamento

dell'istruttoria stessa con il passaggio alla fase della discussione

finale, tutti gli imputati avevano chiesto di essere giudicati con il

rito abbreviato, in applicazione delle disposizioni contenute nei

commi 2, 3 lettera b) 4, 5, 6 e 7 prima parte dell'art. 4-ter del

decreto-legge 7 aprile 2000, n.82, convertito, con modificazioni,

nella legge 5 giugno 2000, n. 144;

che l'ammissibilità di tale richiesta - da ritenersi

ritualmente avanzata, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla

norma citata - portava il rimettente a dubitare della compatibilità

costituzionale del citatoart. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000,

n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000,

n. 144, in relazione a molteplici parametri, primo tra tutti quello

dell'art. 3 Cost;

che, invero, la norma censurata - giustificata con la

generale finalità di consentire all'imputato, che non abbia potuto

accedere al giudizio abbreviato ordinario per l'avvenuta scadenza del

termine di proposizione della richiesta, di usufruire comunque di

tale rito speciale - sarebbe fonte di disparità di trattamento:

infatti, per gli imputati in procedimenti riguardanti reati punibili

con pene diverse da quelle dell'ergastolo, il limite temporale

concesso per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato

è quello dell'inizio dell'istruttoria nel dibattimento di primo

grado (art. 4-ter comma 1); invece, per gli imputati di reati

punibili con l'ergastolo la richiesta può essere avanzata fino alla

conclusione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo

grado (art. 4-ter comma 2) e perfino nel giudizio di appello, ove sia

stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prima

della conclusione della stessa (art. 4-ter comma 3);

che tale disciplina, in sé intrinsecamente discriminatoria,

risulterebbe altresì inconferente, e come tale priva di qualsivoglia

ragionevolezza, rispetto agli scopi propri del giudizio abbreviato,

individuabili nella preminente esigenza deflattiva, perseguita

attraverso la radicale rinunzia dell'imputato a difendersi

nell'ordinario rito accusatorio, con conseguente diminuzione di pena:

viceversa, tale ragionevole coerenza di sistema verrebbe meno nel

meccanismo procedurale delineato nel citato art. 4-ter con

riferimento ai procedimenti per reati punibili con la pena

dell'ergastolo, ove la possibilità di richiedere il rito speciale

fino al momento della chiusura dell'istruttoria dibattimentale e

persino in grado di appello, configurerebbe una vero "diritto

potestativo sulla pena" in capo a tale categoria di imputati;

che, infatti, costoro possono avanzare la loro richiesta "a

costo zero", conoscendo cioè la situazione probatoria consolidatasi

nell'istruttoria dibattimentale e, dunque, potendo valutare,

immediatamente prima della discussione finale, la convenienza o meno

di un giudizio di merito fondato esclusivamente sulle risultanze

dell'istruttoria dibattimentale o "anche sulla base degli atti

contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2" (art. 4-ter

comma 2, ultima parte), vale a dire sugli atti delle indagini

preliminari;

che ulteriori profili di irragionevolezza di tale facoltà di

accesso al rito abbreviato, anche ad istruttoria dibattimentale

pressoché conclusa, sarebbero rappresentati dalla completa elisione

dello scopo di economia processuale proprio del rito speciale e dalla

irragionevole possibilità di una decisione di merito fondata, in

pari misura, su due "blocchi" di prove, assunte con logiche, metodi e

criteri contrapposti;

che sussisterebbe, ancora, violazione dell'art. 3, primo

comma, della Costituzione, sotto il profilo della preclusione dell'

accesso allo speciale rito disciplinato dall' art. 4-ter citato per

gli imputati in processi nei quali, al momento dell'entrata in vigore

della legge 5 giugno 2000, n. 144, era in corso la discussione in

primo o in secondo grado, nonché per gli imputati nei giudizi di

secondo grado in cui non sia o non sia stata ancora disposta la

riapertura dell'istruzione dibattimentale;

che, secondo il giudice a quo la norma in esame violerebbe

anche l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui

tale precetto costituzionale esige che la pena da infliggere sia

proporzionata ed adeguata all'effettiva gravità del fatto: il

meccanismo introdotto dalla norma censurata, non contemplando una

concreta verifica dell'efficacia della pena che ne risulta,

vanificherebbe la funzione rieducativa della stessa ed attribuirebbe

un beneficio all'imputato in assenza di comportamenti valutabili

sotto il profilo della rieducazione, disarticolando così la sanzione

penale dal principio di adeguatezza alla gravità del fatto, con

ulteriore violazione del principio di eguaglianza rispetto a quegli

imputati per i quali la pena viene, invece, determinata in modo

congruente con i principi, i criteri e la funzione dell'art. 133

cod.pen;

che sarebbe vulnerato, ancora, l'art. 101, secondo comma,

della Costituzione, in quanto, nel modello di rito abbreviato

delineato nella norma censurata, l'automatismo tra dichiarazione

dell'imputato e riduzione della pena, risolvendosi in un diritto

potestativo sulla pena attribuito all'imputato, costituirebbe un

vincolo o una "sovradeterminazione" nella decisione per il giudice,

essendo quest'ultimo privato del potere di stabilire la pena

adeguata, attribuitogli in via generale dall'art. 133 codice penale,

o comunque limitato nell'esercizio di esso, con una norma in deroga

di carattere singolare e contingente;

che, inoltre, proprio in quanto esautora il giudice da ogni

potere discrezionale nell'applicare la riduzione di pena,

l'art. 4-ter citato introdurrebbe una "diminuente speciale ad effetto

bloccato", imposta per legge ai processi in corso, con conseguente

violazione anche dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, in

quanto la riduzione della pena non sarebbe più opera del giudice, ma

"scelta diretta del legislatore che nel caso concreto si sostituisce

al giudice";

che, infine, il giudice a quo rileva come l'art. 4-ter del

decreto-legge 7 aprile 2000, n.82, convertito, con modificazioni,

nella legge 5 giugno 2000, n. 144, si ponga in contrasto con gli

artt. 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione in

quanto, traducendosi la disciplina censurata in un sensibile

allungamento dei tempi di definizione del procedimento, la stessa

comprometterebbe, ad un tempo, tanto il principio di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia, che il nuovo, specifico vincolo

costituzionale della "ragionevole durata del processo".

Considerato che il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341

(Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza

dell'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha apportato sensibili innovazioni

al quadro normativo di riferimento della questione sollevata;

che, in particolare, l'art. 7 del decreto-legge n.341 del

2000 ha stabilito, al comma 1, con norma di interpretazione autentica

dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., che

"l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita

all'ergastolo senza isolamento diurno" ed ha altresì aggiunto, con

il comma 2, un ulteriore periodo al capoverso del medesimo art. 442

codice procedimento penale, prevedendo che "alla pena dell'ergastolo

con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato

continuato, è sostituita quella dell'ergastolo";

che, in correlazione a tali previsioni, l'art. 8 del medesimo

decreto-legge n. 341 del 2000 ha inoltre introdotto una speciale

disciplina transitoria per i procedimenti penali in corso, stabilendo

che l'imputato, in determinate ipotesi, possa revocare la richiesta

di giudizio abbreviato ovvero la richiesta di cui al comma 2

dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente, perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi

tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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