Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita. Nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della convenzione. Quando l'entita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale.

Testo vigente dal 19 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-07-03;257~art3 · fonte del testo

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