Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 7 aprile 1992 dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria

- nel procedimento penale a carico di Mazzucco Claudio ed altri,

iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Rovigo - sezione distaccata di Adria - dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen., nella

parte in cui, in caso di nuove contestazioni (artt. 516, 517, 518,

secondo comma, cod. proc. pen.), stabilisce che l'imputato può

chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507" - e

cioè solo se risultino assolutamente necessarie e solo dopo

l'assunzione di altre prove - sostenendo che ciò comporta

ingiustificabili limitazioni del diritto di difesa nonché disparità

di trattamento tra le parti e perciò la violazione degli artt. 3 e

24 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto;

Considerato che la predetta questione è stata già decisa con la

sentenza n. 241 del 1992, con la quale, tra l'altro, l'art. 519,

secondo comma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo

nella parte in cui contene(va) l'inciso "a norma dell'art. 507";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice

di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo

quanto all'inciso "a norma dell'art. 507" con la sentenza n. 241 del

1992 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione

dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - con ordinanza

del 7 aprile 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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