Corte costituzionale

Sentenza n. 530/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 162-bis del codice penale, 517 e 519 del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994

dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Valmori

Nereo ed altri, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica n. 6, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 25 ottobre 1994, il Pretore di Forlì ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del "combinato disposto degli

artt. 162-bis c.p., 517 e 519 c.p.p. nella parte in cui non prevedono

che, in caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato

concorrente a quello per cui si procede, l'imputato abbia diritto di

formulare istanza di oblazione per tale reato ed esservi ammesso, in

presenza degli altri requisiti, nonostante il superamento del termine

di cui al predetto art. 162-bis c.p. (apertura del dibattimento)".

Il remittente premette che gli imputati hanno proposto domanda di

oblazione nella prima udienza successiva a quella in cui il pubblico

ministero ha contestato ai medesimi dei reati concorrenti ex art.

517 del codice di procedura penale, e che sussistono tutti i

requisiti per l'accoglimento della domanda ad eccezione di quello

della tempestività della stessa.

Ciò posto, la disciplina censurata viola, ad avviso del giudice a

quo, innanzitutto il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la

possibilità per l'imputato (cui nessuna inerzia è addebitabile) di

adire la procedura alternativa in esame, con le conseguenze

favorevoli che ne derivano, sussiste solo qualora il fatto venga

contestato fin dall'emissione del decreto di citazione e quindi in

sostanza rimessa a soggetto estraneo all'imputato medesimo.

Sussiste inoltre, prosegue il remittente, una disparità di

trattamento di situazioni identiche (art. 3 Cost.), in quanto colui

che abbia commesso lo stesso reato e abbia la "fortuna" di essere

rinviato a giudizio per quello può chiedere l'oblazione, mentre tale

possibilità è negata all'imputato cui l'addebito è mosso nel corso

del dibattimento.

La disciplina impugnata è, infine, ad avviso del remittente,

viziata di irragionevolezza (con ulteriore violazione dell'art. 3

Cost.), poiché, come già detto, ricollega alle scelte del pubblico

ministero la facoltà dell'imputato di adire la definizione

abbreviata del procedimento; e non è neanche necessario, conclude il

giudice a quo, che il pubblico ministero deliberatamente eviti la

contestazione del fatto pur contenuto negli atti in suo possesso, non

potendo comunque l'imputato obbligarlo in alcun modo a formulare

l'imputazione; d'altro canto, anche in caso di fatti scoperti al

dibattimento, ma riconducibili all'art. 517 del codice di procedura

penale, l'imputato non può opporsi all'immediata celebrazione del

dibattimento, come invece potrebbe in caso di fatto nuovo contestato

ex art. 518 del codice medesimo.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della

questione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Forlì ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 162-bis del codice penale, 517 e 519 del

codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che, in

caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato concorrente

a quello per cui si procede, l'imputato abbia diritto di formulare

istanza di oblazione per tale reato ed esservi ammesso, in presenza

degli altri requisiti, nonostante il superamento del termine di cui

al predetto art. 162-bis del c.p. (apertura del dibattimento)".

La denunciata preclusione viola, ad avviso del remittente, da un

lato il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), in quanto

impedisce all'imputato - cui nessuna inerzia è addebitabile - di

accedere all'istituto in esame; dall'altro i principi di eguaglianza

e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poiché la

possibilità di ammissione all'oblazione discende dal momento in cui

il reato è contestato, a seconda cioè che la relativa imputazione

formi già oggetto di enunciazione nel decreto di citazione a

giudizio, ovvero costituisca il prodotto di nuove contestazioni

dibattimentali.

2. - Al di là del caso specifico, concernente l'oblazione

disciplinata dall'art. 162-bis del codice penale (relativa alle

contravvenzioni punite con pene alternative), la censura del

remittente investe, in effetti, la impossibilità per l'imputato, nel

caso di contestazione di reato concorrente nel corso del

dibattimento, di essere ammesso all'oblazione, in entrambe le ipotesi

previste nel codice penale, e quindi anche con riferimento a quella

disciplinata dall'art. 162 del codice medesimo (relativa alle

contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda), soggetta essa

pure al termine di proponibilità dell'apertura del dibattimento.

3. - La questione è fondata.

L'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato

di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi

ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore

di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale

condanna, con tutte le conseguenze di essa (cfr. sentenza n. 207 del

1974). Effetto tipico di tale forma di definizione anticipata del

procedimento è, infatti, la estinzione del reato, per cui appare del

tutto evidente come la domanda di ammissione all'oblazione esprima

una modalità di esercizio del diritto di difesa.

Ciò posto, considerate la natura e la funzione dell'istituto in

esame sopra indicate, la preclusione dell'accesso al medesimo - e ai

connessi benefici - nel caso in cui il reato suscettibile di

estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel

corso dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 517 del

codice di procedura penale, risulta indubbiamente lesiva del diritto

di difesa, nonché priva di razionale giustificazione. L'avvenuto

superamento del limite temporale (apertura del dibattimento)

previsto, in linea generale, per la proposizione della domanda di

oblazione (e la cui ratio è quella di evitare che l'imputato possa

vanificare l'attività processuale a seconda degli esiti del

dibattimento) non è, infatti, nel caso in esame, riconducibile a

libera scelta dell'imputato, e cioè ad inerzia al medesimo

addebitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non

può che sorgere nel momento stesso in cui il reato è oggetto di

contestazione.

D'altra parte, certamente non sussistono ostacoli di ordine

tecnico-sistematico alla ammissione dell'oblazione nel corso del

dibattimento (eventualmente anche alla ripresa del medesimo dopo la

sospensione connessa al termine per la difesa previsto dall'art. 519

del codice di procedura penale), come è, del resto, dimostrato dal

fatto che lo stesso art. 162-bis del codice penale prevede, al quinto

comma, che la domanda (già rigettata) "può essere riproposta sino

all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado".

Va pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

517 del codice di procedura penale (restando così superate le

questioni relative agli artt. 162-bis del codice penale e 519 del

codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede la

facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi

degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, in ordine al reato

concorrente contestato in dibattimento.

4. - Le argomentazioni sopra svolte in ordine alla violazione degli

artt. 3 e 24 della Costituzione ad opera della disciplina preclusiva

dell'accesso all'oblazione nell'ipotesi di contestazione nel corso

del dibattimento di un reato concorrente, valgono poi, per evidente

identità di ratio, anche con riferimento alla parallela ipotesi in

cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi

dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella modifica

dell'imputazione originaria per diversità del fatto, a seguito della

quale il reato diviene suscettibile di estinzione per oblazione.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va,

pertanto, dichiarata anche l'illegittimità costituzionale dell'art.

516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la

facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi

degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, in ordine al fatto

diverso contestato in dibattimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà

dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt.

162 e 162-bis del codice penale, relativamente al reato concorrente

contestato in dibattimento;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà

dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt.

162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso

contestato in dibattimento

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:530 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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