Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1976 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3d.P.R. 666/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

13 marzo 1974 dalla Corte d'appello di Roma sull'incidente di

esecuzione proposto da Guerrisi Alberto, iscritta al n. 5 .del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 55 del 26 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento per incidente di esecuzione promosso da

Alberto Guerrisi, la Corte di appello di Roma, con ordinanza 13 marzo

1974, ha sollevato di ufficio e ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, "la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo

comma dell'art. 170 c.p.p. in quanto non stabilisce l'obbligo di

disporre nuove ricerche dell'imputato irreperibile e la emanazione di

un nuovo decreto di irreperibilità ai fini della notificazione

dell'estratto della sentenza contumaciale emanata nel giudizio di

appello".

Ha premesso, in fatto, che Alberto Guerrisi - condannato quale

irreperibile e contumace, dalla Corte di appello di Roma con sentenza

20 novembre 1971 alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e lire

100.000 di multa per furto aggravato - aveva proposto incidente di

esecuzione avverso l'ordine di carcerazione e chiesto la revoca di tale

ordine, affermando che la sentenza di appello non era passata in

giudicato poiché la notifica dell'estratto della stessa sentenza era

affetta da nullità, dato che dopo la medesima pronuncia di appello non

erano state effettuate nuove ricerche al fine di emettere eventualmente

nuovo decreto di irreperibilità.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del

26 febbraio 1975.

Davanti a questa Corte la parte non si è costituita e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

Nell'ordinanza di rinvio della Corte di appello di Roma si premette

che la Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo 1971, n. 54, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto

1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della

legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte in cui prescrive che il

decreto di irreperibilità, emesso nel giudizio di primo grado, cessa

di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice

competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del

giudice di primo grado".

Si osserva "che anche in grado di appello, correlativamente a

quanto ritenuto nella predetta sentenza per il giudizio di primo grado,

il diritto dell'imputato alla difesa e, quindi, all'esercizio del

diritto di impugnazione, si appalesa legittimamente tutelato mediante

l'espletamento di nuove ricerche ai fini della notifica della sentenza

contumaciale emessa nel giudizio di appello".

La questione è fondata.

Questa Corte, con la citata sentenza 11-22 marzo 1971, n. 54, ha

affermato che la norma dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 - che,

con riferimento all'ultimo comma dell'art. 170 c.p.p. precisa, tra

l'altro, che il decreto di irreperibilità, emanato nel giudizio di

primo grado, "cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti

al giudice competente per il giudizio d'appello" - "incide

negativamente sul diritto dell'imputato alla difesa in ogni stato e

grado del processo, apportando limitazione al suo esercizio, con palese

e non razionale deviazione dalle linee stesse del sistema. E ciò in

quanto detta norma richiede l'espletamento di nuove ricerche

dell'imputato irreperibile e contumace solo dopo che il procedimento di

appello è già stato instaurato, ad iniziativa di coimputati o del

p.m., ed anzi ha superato la fase di verifica dell'ammissibilità

dell'impugnazione. Dette ricerche non sono imposte, invece, allo scopo

di rendere possibile l'esercizio della difesa dell'imputato fin dal

momento in cui sorge nei suoi riguardi l'onere di proporre

impugnazione; ai fini, cioè, della notificazione dell'estratto della

sentenza pronunziata a carico del contumace, giacché dalla data di

questa notificazione decorre il termine perentorio per la dichiarazione

di appello...".

Ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato

art. 3 d.P.R. n. 666 del 1955 "nella parte in cui prescrive che il

decreto di irreperibilità, emesso nel giudizio di primo grado, cessa

di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice

competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del

giudice di primo grado".

Questa Corte, poi, con le ordinanze 19-26 maggio 1971, n. 117, e 28

giugno-16 luglio 1973, n. 139, ha dichiarato la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. n.

666 del 1955 perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

la sentenza n. 54 dell'11-22 marzo 1971.

Le stesse considerazioni della richiamata sentenza n. 54 del 1971

giustificano l'estensione della medesima disciplina, prevista per il

procedimento di primo grado, al procedimento di appello, dato che anche

in tale procedimento sussiste l'esigenza di assicurare all'imputato una

compiuta tutela, quale può conseguirsi con l'esercizio diretto del

diritto di impugnazione o comunque a seguito di valutazione personale

del contenuto della pronunzia di secondo grado. Per soddisfare tale

esigenza il limite di efficacia del decreto di irreperibilità, emesso

nel procedimento di appello, deve essere anticipato al momento della

pronuncia di appello con la conseguente necessaria rinnovazione

dell'accertamento dell'irreperibilità e dell'eventuale emissione del

decreto prima della notifica della pronuncia di appello. In proposito

va posto in risalto che l'art. 519 c.p.p. prescrive, in generale, che

nel giudizio di appello si osservano le disposizioni relative al

giudizio di primo grado in quanto applicabili.

La mancata indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio

della Corte di appello di Roma, dell'art. 3 d.P.R. n. 666 del 1955 non

ha rilevanza, dato che nella motivazione della stessa ordinanza tale

norma è espressamente citata e risultano chiaramente esposti i termini

della questione di legittimità costituzionale (sentenze di questa

Corte nn. 47 del 1962; 29 e 74 del 1964; 124 del 1969; 58 del 1970; 220

del 1974).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8

agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di

coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente

modificazioni al codice di procedura penale), nella parte in cui - in

relazione all'art. 170, ultimo comma, codice di procedura penale e per

effetto dell'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al

giudizio di appello, prevista dall'art. 519 codice di procedura penale

- prescrive che il decreto di irreperibilità, emesso nel giudizio di

appello, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti

alla Corte di cassazione e non con la pronuncia del giudice di appello.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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