Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal Pretore di Potenza nel

procedimento penale a carico di Verrastro Leonardo, iscritta al n.

576 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 1° luglio 1991 dal Tribunale di Lecce nel

procedimento penale a carico di Del Coco Antonio ed altri, iscritta

al n. 666 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un processo per il delitto di incendio colposo

di un fabbricato, addebitato per deficienze di costruzione e di

misure preventive, il pubblico ministero contestava, ai sensi

dell'art. 516 cod. proc. pen., un ulteriore profilo di colpa,

consistente nella tardività della richiesta di intervento dei Vigili

del Fuoco. In relazione a tale nuova contestazione, il pubblico

ministero e l'imputato chiedevano l'ammissione di nuove prove,

depositando le relative liste testimoniali ai sensi dell'art. 468

cod. proc. pen.

Il Tribunale di Lecce, rilevato che l'art. 519, secondo comma,

cod. proc. pen., per l'ipotesi (tra l'altro) di nuove contestazioni

prevede, oltre al termine a difesa, che "in ogni caso l'imputato può

chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 507", e

ritenendo che - in base al tenore di tale disposizione - il pubblico

ministero (e la persona offesa, anche se costituita parte civile) non

possano chiedere nuove prove, e che anche per l'imputato esse possono

essere ammesse solo se ciò "risulta assolutamente necessario" (art.

507), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 1° luglio 1991 (r.o.

n. 666/91), una questione di legittimità costituzionale del suddetto

art. 519, secondo comma - in quanto ostativo, nei detti termini,

all'accoglimento della richiesta - assumendone il contrasto con gli

artt. 3, 24, 76 e 97 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, la giustificazione della norma

impugnata data nella Relazione al codice, secondo la quale l'espresso

richiamo all'art. 507 sarebbe sostanzialmente superfluo, dato che il

diritto di chiedere prove in base a tale disposizione può sempre

esercitarsi fino all'inizio della discussione finale, è frutto di

inadeguata comprensione dei meccanismi di articolazione del diritto

alla prova risultanti dal testo del codice. Dagli artt. 468 e 493 si

ricava, infatti, un principio - connesso a quello di concentrazione -

di preclusione nella deduzione dei mezzi di prova. Di questo, l'art.

507 è un indispensabile correttivo, limitato, però - secondo

l'interpretazione giurisprudenziale - ai soli casi in cui le tesi

dell'accusa o della difesa siano supportate da alcuni elementi

probatori, e tuttavia risulti un'incompletezza rimediabile

nell'istruzione della causa. L'art. 507, quindi, presuppone

un'insufficiente attività probatoria delle parti e riguarda mezzi di

prova dai quali queste sono sostanzialmente decadute.

Nei casi, invece, in cui l'esigenza di nuove prove emerge solo

all'esito delle prove della controparte, ovvero da nuove circostanze

emerse dall'espletamento dei mezzi di prova originari (ad es., dalla

contraddittorietà delle dichiarazioni rese da due testimoni),

subordinare le nuove prove (nell'esempio, il confronto tra i due

testi), al requisito dell'assoluta necessità ex art. 507 condurrebbe

a risultati irrazionali. Né sarebbe possibile ritenere che le parti

siano tenute a premunirsi indicando preventivamente mezzi di prova

per simili eventualità all'atto delle richieste di cui all'art. 493,

dato che dalle norme in materia non può desumersi che il principio

di preclusione sia stato portato fino all'estremo del c.d. principio

di eventualità. Questo è, del resto, estraneo agli altri processi

ispirati ai principi di oralità, concentrazione e immediatezza,

quali il rito del lavoro ed il nuovo modello generale del processo

civile (legge n. 353 del 1990), nei quali, invece, i limiti ai "nova"

possono essere superati con "replicatio " e "duplicatio" in caso di

impossibilità di precedente deduzione del mezzo di prova (art. 420,

commi quinto e settimo, cod. proc. civ.): e ciò dovrebbe valere a

maggior ragione nel nuovo processo penale, in cui le parti non hanno

a priori una piena conoscenza dei fatti di causa.

Secondo il Tribunale rimettente, quindi, il diritto alla prova

sulle circostanze e con i mezzi divenuti ammissibili e rilevanti solo

nel corso dell'istruzione dovrebbe essere riconosciuto negli ampi

limiti di cui all'art. 190 cod. proc. pen. e non in quelli di cui

all'art. 507.

Il diniego al pubblico ministero del diritto a nuove prove non

potrebbe giustificarsi, d'altra parte, presupponendo che le nuove

contestazioni debbano avvenire solo se ci siano elementi già di per

sé sufficienti per la condanna; l'art. 516 richiede, invece, che la

contestazione avvenga non appena vi sono seri elementi per

effettuarla, onde consentire all'imputato di difendersi subito ed

evitare che il pubblico ministero possa essere indotto a cercare di

estrarre dai mezzi già ammessi le prove per contestazioni future.

Per altro verso, non sono accoglibili, secondo il giudice a quo,

interpretazioni della norma impugnata tendenti a mitigarne il rigore,

quali quella secondo cui il limite di cui all'art. 507 varrebbe solo

se l'imputato non chiede termini a difesa o l'altra secondo cui è

assolutamente necessario tutto ciò che all'imputato sarebbe spettato

se l'imputazione avesse avuto sin dall'inizio i connotati assunti in

seguito.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il Tribunale

rimettente prospetta la violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione, in quanto la norma impugnata introduce una deroga

irrazionale ed ingiustificata ai principi generali in tema di diritto

alla prova, compresso per l'imputato e negato per le altre parti.

Sarebbero violate, inoltre, le direttive della legge delega di cui

all'art. 2, punti 3 (parità tra accusa e difesa), 69 (diritto alla

prova di tutte le parti) e 78 (garanzie di difesa adeguate - ma non

meccanismi irrazionali - in caso di nuove contestazioni) e, perciò,

l'art. 76 della Costituzione. Dal fatto che al pubblico ministero,

tenuto ad indagare, sia inibito di fornire le prove della propria

attività scaturirebbe, infine, un difetto di funzionalità

dell'amministrazione della giustizia, con lesione dell'art. 97 della

Costituzione.

2. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.

519, secondo comma, cod. proc. pen. è stata sollevata dal Pretore di

Potenza, con ordinanza del 23 maggio 1991 (r.o. n. 576/91), in sede

di decisione sull'ammissibilità di liste testimoniali presentate

dall'imputato e dalla parte civile a seguito di una modifica

dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero, concernente la

data di commissione del fatto.

Muovendo dal presupposto che il riferimento all'art. 507 comporta,

ai fini dell'ammissione, non solo il requisito più restrittivo

dell'assoluta necessità, ma un potere discrezionale del giudice in

applicazione di tale regola di giudizio, e che alle parti private diverse dall'imputato - ed in particolare alla parte civile - non è

riconosciuto il diritto di richiedere nuove prove a seguito di nuove

contestazioni, il giudice a quo impugna la predetta disposizione sia

nella parte in cui ammette la richiesta di nuove prove, a seguito di

nuove contestazioni, esclusivamente "a norma dell'art. 507 c.p.p.",

sia, in particolare, nella parte in cui ammette tale richiesta solo

per l'imputato e non anche per la parte civile.

Anche secondo l'ordinanza in esame, di fronte a nuove

contestazioni il diritto alla prova dovrebbe esplicarsi pienamente

alla stregua della regola generale desumibile dagli artt. 190, primo

comma e 495, primo comma, cod. proc. pen.: onde la lamentata

violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della

Costituzione), del diritto di difesa (art. 24) e dell'art. 76 della

Costituzione, in riferimento alle citate direttive di cui ai numeri 3

e 69 dell'art. 2 della legge delega.

In particolare, il Pretore di Potenza nega - in riferimento alla

parte civile - che rispetto alle nuove contestazioni sia applicabile

l'art. 493, terzo comma, del codice, dato che questo fa riferimento

ad un'impossibilità di tempestiva deduzione di carattere materiale,

tant'è che ne è richiesta la dimostrazione; ma rileva che, anche a

ritenere tale norma applicabile, la posizione della parte civile

sarebbe comunque deteriore rispetto a quella dell'imputato, sia

perché essa dovrebbe fornire tale dimostrazione, sia perché

l'imputato, dopo la nuova contestazione, può chiedere immediatamente

le nuove prove, mentre la parte civile, in forza dell'art. 507,

dovrebbe attendere l'espletamento di queste e potrebbe vedersi

respinte le proprie qualora il quadro probatorio in tal modo

acquisito venisse ritenuto esauriente.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nei

predetti giudizi con memorie di tenore identico, riferite entrambe

alla fattispecie oggetto della seconda ordinanza.

Posto che in questa la variazione rispetto all'imputazione

originaria concerne solo la data del commesso reato, il richiamo

all'art. 507 è, secondo l'Avvocatura, pienamente legittimo e sarebbe

invece irragionevole il ricorso ad una disciplina lunga e complessa

quale quella di cui all'art. 493 cod. proc. pen.

Ad avviso dell'interveniente, inoltre, la questione sarebbe frutto

di erronea interpretazione, dato che, come si evince dalla Relazione

al progetto preliminare del codice (p. 119), il richiamo al solo

imputato non comporta un'"esclusiva" di costui nella facoltà di

attivare il meccanismo di cui all'art. 507, ma vale solo a chiarire

che egli può chiedere nuove prove anche se non si avvalga del

termine a difesa, di cui allo stesso art. 519, secondo comma. Considerato in diritto

1. - I due giudizi investono la medesima disposizione di legge, ed

è perciò opportuna la loro riunione.

2. - Il Tribunale di Lecce ed il Pretore di Potenza dubitano, con

le ordinanze indicate in epigrafe, della legittimità costituzionale

dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui - dopo aver previsto che nell'ipotesi di nuove

contestazioni ex art. 516 l'imputato ha diritto ad ottenere, se lo

chiede, un termine a difesa - stabilisce che "In ogni caso l'imputato

può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507".

Secondo i giudici a quibus, tale disposizione comporta un duplice

limite alle richieste probatorie relative alle nuove contestazioni,

nel senso che esse, da un lato, risultano precluse per il pubblico

ministero e per le parti private diverse dall'imputato e, dall'altro,

sono limitate, per lo stesso imputato, a quelle "assolutamente

necessarie" secondo la discrezionale valutazione del giudice.

Sarebbero perciò violati, ad avviso di entrambi i giudici, gli artt.

3, 24 e 76 della Costituzione, dato che in caso di nuove

contestazioni il diritto alla prova andrebbe riconosciuto secondo le

regole generali di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. e le

predette preclusioni e limitazioni sarebbero irragionevoli, contrarie

al principio di uguaglianza e tali da produrre una ingiustificata

limitazione del diritto di difesa, nonché lesive dei principi di

parità tra accusa e difesa, di diritto alla prova di tutte le parti

e di adeguatezza delle garanzie difensive in caso di nuove

contestazioni di cui ai nn. 3, 69 e 78 dell'art. 2 della legge delega

n. 81 del 1987.

Secondo il Tribunale di Lecce sarebbe violato anche l'art. 97

della Costituzione, perché l'impedire al pubblico ministero di

provare i fatti su cui è tenuto ad indagare si tradurrebbe in

difetto di funzionalità dell'amministrazione della giustizia.

3. - Le questioni sono fondate sotto entrambi i profili

prospettati.

In un sistema processuale imperniato su un ampio riconoscimento

del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale

probatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle parti (art.

190), è indubbiamente incongruo che la regolamentazione

dell'attività probatoria che si rende necessaria in caso di nuove

contestazioni sia effettuata mediante il richiamo all'art. 507: ad

una norma, cioè, che conferisce al giudice il potere-dovere di

integrazione, anche d'ufficio, delle prove per l'ipotesi in cui la

carenza o insufficienza, per qualsiasi ragione, dell'iniziativa delle

parti impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di

assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto

del processo, onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione.

Tale potere-dovere di integrazione si colloca infatti in una fase in

cui è "terminata l'acquisizione delle prove" che siano state svolte

ad iniziativa delle parti (artt. 468, 493, 495) o su indicazione del

giudice (art. 506); e di conseguenza, esso è connotato da un

criterio di "assoluta necessità" delle nuove prove, cioè da una

più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e

rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza dei fatti di

causa che il giudice ha ormai conseguito in tale momento.

In ben diversa fase si colloca l'ammissione dei mezzi di prova

conseguente a nuove contestazioni del pubblico ministero, che aprono,

nel corso del dibattimento, nuovi momenti di dialettica tra le parti,

sotto il profilo probatorio, per effetto della modificazione

dell'accusa. Non vi è ragione, in questa fase, di non riconoscere a

ciascuna delle parti l'esercizio pieno del diritto alla prova

rispetto agli elementi nuovi emersi nel processo, secondo i criteri

generali previsti dall'art. 190, alla stregua dei quali il

legislatore ha garantito non solo la piena esplicazione del diritto

alla controprova sulle circostanze da altri dedotte (artt. 468,

quarto comma e 495, secondo comma), ma anche il diritto ad introdurre

le prove nuove che non si sia potuto indicare tempestivamente (art.

493, terzo comma), o la cui rilevanza scaturisca da quelle già

assunte o acquisite nel dibattimento (art. 506) o dalla

insufficienza di queste (artt. 507 e 603). Ovviamente, i limiti che

il giudice concretamente imporrà alla ammissione delle prove, sotto

il profilo della rilevanza, discenderanno anche dal maggior livello

di conoscenza di dati e di elementi acquisiti nel corso del processo,

certamente superiore rispetto a quanto conosciuto nella fase

predibattimentale. Ma si tratta pur sempre di modalità concrete di

applicazione di generali criteri che debbono presiedere alla

assunzione della prova durante il dibattimento ad iniziativa delle

parti, che non coincidono con quelli che caratterizzano l'iniziativa

del giudice nella fase terminale del processo.

È perciò evidentemente irragionevole, nonché lesivo del diritto

di difesa, che di fronte a nuove contestazioni - rispetto alle quali

un onere di preventiva indicazione di prove è da escludere per

definizione - il diritto alla prova delle parti possa incontrare

limiti diversi e più penetranti di quelli vigenti in via generale

per i "nova".

4. - Quanto detto finora vale anche a dimostrare la fondatezza del

secondo profilo di incostituzionalità denunciato. La disposizione

impugnata, infatti, riferendosi testualmente al solo imputato, sembra

implicare che in presenza di nuove contestazioni il diritto alla

prova non spetti, neanche nei limiti di cui all'art. 507, alle altre

parti private e al pubblico ministero.

Quanto a quest'ultimo, deve condividersi il rilievo del Tribunale

di Lecce secondo cui tale esclusione non potrebbe giustificarsi

assumendo che le nuove contestazioni vanno effettuate solo se vi sono

già elementi sufficienti a dare compiuta dimostrazione delle relative circostanze. La logica del pieno contraddittorio cui è

improntata la fase dibattimentale esige, al contrario, che la

contestazione avvenga non appena emergano seri elementi per

effettuarla: sicché, se al pubblico ministero - alla stregua della

norma impugnata - è inibito di integrarli per pervenire ad una

compiuta dimostrazione del proprio assunto, il suo diritto alla prova

in condizioni di parità con l'imputato ne risulta compromesso. Ed

analoga violazione del principio di parità delle parti, nonché del

diritto di difesa, deve riconoscersi per l'esclusione dal diritto

alla prova delle parti private diverse dall'imputato, alle quali pure

sono riferite tanto la disposizione generale di cui all'art. 190 che

quelle specifiche dianzi richiamate.

L'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen. va perciò dichiarato

costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24

della Costituzione (restando con ciò assorbiti gli altri parametri

invocati), tanto nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni,

consente all'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a

norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che nuove

prove possano essere in tal caso chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 519 del codice di procedura penale:

a) nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 del

codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle

parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove

prove;

b) dell'inciso, "a norma dell'art. 507".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari