Corte costituzionale

Sentenza n. 316/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 23 ottobre 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a

carico di Sagretti Francesco, iscritta al n. 92 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito della contestazione da parte del pubblico

ministero, nel corso del dibattimento, di un reato concorrente (art.

517 cod. proc. pen.), il Pretore di Macerata, non potendo aderire

alla richiesta dell'imputato di trasmissione degli atti al pubblico

ministero ai fini dell'emissione di altro decreto di citazione

contenente la contestazione suppletiva che gli consentisse di

chiedere il rito abbreviato nel termine di quindici giorni dalla

notifica di tale decreto (artt. 555 e 560 cod. proc. pen.), ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 519,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, di

fronte a contestazioni suppletive di reati effettuate ai sensi

dell'art. 517 cod. proc. pen., non consente all'imputato di avvalersi

del rito abbreviato e di beneficiare della correlativa riduzione di

pena: ciò che sarebbe, a suo avviso, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata. La disciplina delle nuove

contestazioni (artt. 516-522 cod. proc. pen.) è invero, secondo

l'interveniente, razionalmente differenziata. La contestazione del

"fatto nuovo" (art. 518) è possibile in dibattimento solo se

l'imputato vi consente, sicché in caso di dissenso il pubblico

ministero dovrà procedere con le forme ordinarie, rendendo così

possibile il ricorso al rito abbreviato. Nei casi, invece, di

modifica dell'imputazione (art. 516) e di reato concorrente o

circostanza aggravante (art. 517), è obbligatoria la contestazione

nello stesso dibattimento perché si tratta di nuove contestazioni

che non modificano o sono comunque in stretto rapporto col "fatto

storico" originariamente contestato e rappresentano un possibile e

prevedibile sviluppo dell'imputazione originaria. Il fatto resta

cioè essenzialmente identico, e quindi si giustifica che alla

conoscenza di esso sia riferita la possibilità di scelta del rito. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Macerata

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di

contestazione in dibattimento di un reato concorrente ai sensi

dell'art. 517 dello stesso codice, non consente all'imputato di

chiedere il giudizio abbreviato: ciò che a suo avviso contrasterebbe

col principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

2. - La questione non è fondata.

Decidendo una questione analoga - pur se incentrata su altre

disposizioni e riferita ad altri parametri - questa Corte ha già

osservato che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi

conseguenti al giudizio abbreviato, in tanto rileva in quanto egli

rinunzi al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una

sequenza procedimentale che consenta di raggiungere in tal modo

l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal

legislatore con l'introduzione di tale rito speciale. "Perciò,

quando ormai per l'inerzia dell'imputato tale scopo non può più

essere pienamente raggiunto - in quanto si è già pervenuti al

dibattimento - sarebbe del tutto irrazionale consentire che,

ciononostante, a quel giudizio si addivenga in base alle contingenti

valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo" (sentenza n.

593 del 1990).

D'altra parte, come giustamente rileva l'Avvocatura, la disciplina

delle nuove contestazioni è, nel sistema del codice, razionalmente

differenziata, dato che, ove si tratti di fatto "nuovo", la sua

contestazione nello stesso dibattimento è possibile solo se

l'imputato vi consente: sì che, occorrendo altrimenti procedersi

nelle forme ordinarie, la richiesta per esso del giudizio abbreviato

resta possibile.

Nell'ipotesi, invece, di reato concorrente - ma analoghe

considerazioni valgono in quelle di modifica dell'imputazione (art.

516) e di circostanza aggravante - l'esclusione di tale possibilità

è giustificata dal rilievo che la contestazione è evenienza, per un

verso, non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla

formazione della prova in dibattimento (cfr. ordinanza n. 213 del

1992), e ben prevedibile, dato lo stretto rapporto intercorrente tra

l'imputazione originaria ed il reato connesso; mentre, per altro

verso, essa è preclusa nel giudizio abbreviato (art. 441). Di

conseguenza, il relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in

base al quale l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito,

onde egli non ha che da addebitare a se medesimo le conseguenze della

propria scelta.

Nella preclusione all'adozione del rito abbreviato a dibattimento

già instaurato non è perciò ravvisabile alcuna violazione del

principio di uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Macerata con ordinanza del 23 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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